Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per sopravvenuto adempimento (TAR Molise n. 223 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, successiva alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non assumendo rilievo la circostanza che l’adempimento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La condanna alle spese di tale giudizio segue il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente loro integrale liquidazione a carico dell’Amministrazione in favore della parte ricorrente quando l’adempimento sia intervenuto successivamente alla notifica dell’atto introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo la notifica della sentenza del TAR Molise n. 293/2025, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in un precedente giudizio e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Comune si è costituito documentando l’avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, alla camera di consiglio, la parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva medio tempore ottemperato alla sentenza, riconoscendo all’interessato quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenienza, integrando la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, comporti la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale ha osservato che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto soltanto dopo la presentazione dell’odierna impugnativa. Tale circostanza ha determinato l’applicazione del criterio della soccombenza, con condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in misura forfetaria, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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