Ottemperanza e obbligo del Comune di provvedere sulle istanze di ricostruzione (TAR Abruzzo n. 493 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza amministrativa esecutiva e non sospesa in appello, regolarmente notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita, legittima l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’ente, dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e fissa un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine, su istanza di parte si procede alla nomina di un commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’Amministrazione inadempiente. L’accoglimento presuppone la verifica dei requisiti di rito e la mancanza di provvedimenti adottati in sede di appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune due istanze di ricostruzione della propria abitazione, accolte nel 2024 e respinte dal dirigente competente. Con la sentenza n. 60/2025, depositata il 4.2.2025, il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso di annullamento, compensando le spese e annullando il provvedimento comunale.
La sentenza fu impugnata, ma in sede di appello non vennero adottati provvedimenti. Notificata al Comune e non sospesa, la decisione è rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi adito nuovamente il Tribunale per ottenere l’esecuzione del giudicato. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Verifica poi i presupposti di rito: la sentenza per cui si procede non è stata sospesa in appello ed è stata regolarmente notificata all’ente.
Dagli atti di causa non risulta alcuna attività esecutiva del Comune. L’inerzia dell’Amministrazione resistente integra il presupposto dell’ottemperanza. Sussistono pertanto tutti i requisiti, anche processuali, per l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale dichiara conseguentemente l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Il termine è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale già accordata.
In caso di ulteriore inerzia, su istanza di parte verrà nominato un commissario ad acta, che si sostituirà al Comune. Il compenso del commissario graverà sull’ente civico, con le connesse conseguenze erariali a carico della stessa Amministrazione inadempiente.
Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge, a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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