Verifica di anomalia e prova di resistenza nella concessione di ripristino stradale (TAR Abruzzo n. 436 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta nelle concessioni di servizi, il concorrente che contesti la congruità dell’offerta dell’aggiudicatario non può limitarsi a contrapporre preventivi di terzi di importo superiore, ma deve confutare analiticamente le singole voci di costo, dimostrando che l’offerta è inaffidabile e non sostenibile rispetto al servizio richiesto. La circostanza che l’offerta sia più bassa di altre non prova di per sé l’anomalia. La prova di resistenza impone al ricorrente di allegare un’ipotesi di punteggio alternativa idonea a dimostrare che, corretti i pretesi errori, egli avrebbe conseguito l’aggiudicazione. Le censure avverso l’assenza dei CAM nella documentazione di gara e avverso la legge di gara sono tardive se proposte solo con l’impugnazione dell’aggiudicazione, dovendosi impugnare immediatamente il bando.

Il Fatto

La Provincia di Teramo indice una gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali dopo incidenti stradali, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio migliorativo risultava articolato nei sub criteri C1, C2 e C3. La prima classificata è esclusa per anomalia dell’offerta; scorrendo la graduatoria, il RUP richiede alla seconda classificata chiarimenti ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, che vengono ritenuti congrui. Il servizio è quindi aggiudicato a quest’ultima con determina dirigenziale n. 221 del 12 marzo 2025.

La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione deducendo errori nell’attribuzione dei punteggi, l’anomalia dell’offerta aggiudicataria, l’omessa applicazione dei CAM e l’irragionevolezza del criterio di gara, chiedendo in via subordinata il subentro nel contratto e il risarcimento per equivalente. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 116/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, relativo all’asserita errata assegnazione dei punteggi per i sub criteri C1, C2 e C3, rileva che l’offerta della ricorrente indicava per il sub criterio C3 un numero di interventi pari a 120 senza alcuna specificazione che fossero annuali, mentre tale precisazione era presente per C1 e C2. La Commissione, in mancanza di espresso riferimento annuale, ha correttamente inteso il dato come riferito all’intera durata del servizio.

Il Collegio aggiunge che, anche volendo accogliere la tesi della ricorrente, incombeva su di essa l’onere di dimostrare con puntuali calcoli che il punteggio corretto l’avrebbe collocata in seconda posizione: nessuna ipotesi di punteggio alternativa è stata formulata. Il distacco di circa 15 punti emerge dal verbale n. 5, e il recupero per il solo sub criterio C3 non avrebbe consentito di superare la prova di resistenza.

Sul secondo motivo, le censure relative al sub criterio C1 sono infondate: il criterio riguardava la rimozione e lo smaltimento di alberi e arbusti di diametro superiore a 10 cm, non la sola rimozione di alberi, e i preventivi menzionati dalla ricorrente non risultano versati in atti. La contestazione dell’anomalia avrebbe richiesto la confutazione analitica delle singole voci di costo dell’offerta aggiudicataria, che invece non è avvenuta. Le censure proposte con la memoria del 10 maggio 2025, non notificata, sono inammissibili, dovendo essere introdotte con ricorso per motivi aggiunti.

Sul quarto motivo, relativo all’assenza dei CAM, il Collegio lo dichiara irricevibile per tardività: l’omessa indicazione dei criteri ambientali minimi rende la documentazione di gara inidonea alla formulazione di un’offerta consapevole e impone l’impugnazione immediata del bando. Nel merito richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il servizio di ripristino della sicurezza stradale non rientra nell’ambito di applicazione dei criteri invocati. Sul quinto motivo, anch’esso tardivo in quanto rivolto contro la legge di gara, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nell’adozione di un sistema automatico di attribuzione dei punteggi, quando logico e congruo, potendo sempre verificare la congruità dell’offerta. Infine, lo stralcio della memoria di replica della ricorrente, depositata oltre il termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *