Accesso agli atti espropriativi funzionale all’autotutela tributaria (TAR Abruzzo n. 491 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti del procedimento espropriativo e a quelli successivi e derivati sussiste in capo a chi sia destinatario di avvisi di accertamento relativi agli immobili oggetto di quel procedimento, anche se quegli avvisi non siano stati impugnati e siano divenuti definitivi. Il consolidamento della pretesa tributaria non vanifica l’interesse all’accesso, perché i documenti richiesti possono fondare un’istanza di autotutela obbligatoria ai sensi dell’art. 10 quater l. n. 212/2000 ove risulti un errore di persona o sul presupposto d’imposta. Gli atti acquisiti ai procedimenti di espropriazione e di imposizione sono doverosamente estensibili ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, l. n. 212/2000, anche se pubblicati o reperibili presso altre amministrazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di soggetto titolare di immobili fra cui un fabbricato abusivo, riceve intimazioni di pagamento di tributi locali per quei beni, che assume essere stati espropriati dal Comune con procedimento avviato nel 2007 e poi ceduti a una società. Con istanza del 19 marzo 2025, rimasta inevasa, chiede l’accesso a tutti i documenti del procedimento espropriativo e agli atti successivi e connessi.
Avverso il diniego tacito formatosi il 18 aprile 2025 propone ricorso il ricorrente, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso, l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione a consentire visione ed estrazione di copia. Resiste il Comune, che eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’eccezione del Comune secondo cui mancherebbe il collegamento fra l’interesse allegato, fondato sugli accertamenti tributari, e i documenti richiesti, e la pretesa sarebbe ormai consolidata per mancata impugnazione degli avvisi. La tesi non è accolta.
L’interesse del ricorrente ad accedere agli atti riferibili agli immobili ha titolo negli avvisi di accertamento che in quei beni, compreso il fabbricato abusivo, individuano la materia imponibile e nel ricorrente il soggetto passivo del rapporto tributario. Solo dalla conoscenza delle vicende acquisitive, traslative o modificative degli immobili e degli atti del procedimento espropriativo e di quelli successivi, quali trascrizioni, volture, alienazioni ed eventuali demolizioni, il ricorrente può trarre elementi per opporsi alle richieste del Comune e della concessionaria, a tutela del suo diritto all’integrità patrimoniale.
La richiesta del fascicolo integrale del procedimento espropriativo non è generica, perché espressamente limitata agli atti relativi ai beni in oggetto. La pregressa richiesta di accesso del 2007, presentata dal ricorrente quale titolare dei beni, non rende inammissibile l’istanza del 2025, che sottende l’opposto interesse a respingere la pretesa tributaria perché di quei beni non è più proprietario.
Quanto agli avvisi non impugnati, la mancata impugnazione non consolida la pretesa né vanifica l’interesse all’accesso: quegli atti, anche se definitivi, potrebbero essere annullati in autotutela obbligatoria ove dai documenti richiesti risulti un errore di persona o sul presupposto d’imposta, ai sensi dell’art. 10 quater l. n. 212/2000.
Quanto ai documenti che il Comune ritiene non ostensibili perché reperibili presso la conservatoria o già pubblicati o adottati da altri enti, il Collegio osserva che, trattandosi di atti acquisiti ai procedimenti di espropriazione e di imposizione, essi sono doverosamente estensibili ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, l. n. 212/2000, anche se pubblicati o reperibili presso altre amministrazioni. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di consegnare copia degli atti, tranne quello di compravendita del 23.11.2009 di cui il ricorrente già dispone, e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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