Graduatoria ERP: nessuna graduazione del punteggio per la disabilità senza discrezionalità del Comune (TAR Sardegna n. 959 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, la presenza di barriere architettoniche che rendono inaccessibile l’alloggio a soggetti con disabilità motoria non integra la fattispecie del grave disagio abitativo per inidoneità statico-strutturale o igienico-sanitaria, né quella dell’alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica, richiedendo comunque un accertamento formale degli organi competenti. Il punteggio per la disabilità previsto dal bando è vincolato al dettato della legge regionale, che non configura una soglia minima ma un punteggio specifico, con la conseguenza che il Comune non dispone di alcun potere discrezionale per graduare ulteriormente il punteggio in base alla gravità della disabilità, senza che la previsione risulti irragionevole o discriminatoria né costituzionalmente illegittima.
Il Fatto
La ricorrente, persona con disabilità in condizione di gravità, ha impugnato gli atti della procedura per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Cagliari, nella cui sub-graduatoria riservata ai disabili risultava in posizione non utile. Con il motivo principale deduceva l’omessa attribuzione di 4 punti per la situazione di grave disagio abitativo, documentata da una relazione tecnica che accertava la non accessibilità dell’immobile a causa delle barriere architettoniche e dell’assenza di ascensore. In via subordinata, contestava la legittimità del punto del bando che attribuisce 3 punti per la disabilità senza distinguere in base alla gravità della patologia, prospettando una discriminazione indiretta rilevante ai sensi della Convenzione ONU e degli artt. 3, 38 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che il punteggio per il grave disagio abitativo richiede che si tratti di immobile non destinato ad abitazione, oppure dichiarato non abitabile dagli organi competenti per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari, ovvero di alloggio precario fornito dall’assistenza pubblica. La situazione descritta dalla ricorrente — un alloggio di fatto inaccessibile per la presenza di barriere architettoniche — non può essere ricondotta al dato letterale della norma del bando: da un lato le barriere architettoniche non integrano l’insussistenza del requisito di abitabilità per motivi strutturali o igienico-sanitari; dall’altro, la condizione di non abitabilità avrebbe dovuto comunque essere formalmente accertata dalle autorità competenti.
Quanto al motivo subordinato, il Collegio rileva che i punteggi del bando riproducono testualmente l’art. 9 della legge regionale n. 13 del 1989, che attribuisce 2 punti per la menomazione della capacità lavorativa tra 1/3 e 2/3 e 3 punti per la diminuzione superiore ai 2/3. Dal tenore letterale della norma emerge che il Comune non è titolare di alcun potere discrezionale nella graduazione dei punteggi in base al diverso grado di disabilità: il punteggio previsto non costituisce una soglia minima, ma rappresenta il punteggio specifico da attribuire in presenza di persona disabile con capacità lavorativa diminuita in misura superiore ai 2/3.
La disposizione non presenta profili di illegittimità costituzionale: non appare irragionevole né discriminatoria, poiché il sistema già considera i differenti livelli di disabilità diversificando il punteggio. La tesi della ricorrente non dimostra che il legislatore regionale non abbia valutato i diversi possibili livelli di disabilità, ma si limita a proporre un diverso parametro di valutazione o a pretendere un’ulteriore sotto-categorizzazione, frutto di una legittima valutazione soggettiva che non evidenzia l’irragionevolezza della scelta legislativa. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese integralmente compensate e conferma del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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