Rifiuto cittadinanza italiana, l’ordinanza istruttoria cautelare per il requisito reddituale (TAR Lombardia n. 3275 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di fase cautelare, ove l’amministrazione si costituisca con atto di mero stile e la comunicazione di rifiuto dell’istanza di cittadinanza italiana non rechi elementi sufficienti a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, il giudice amministrativo può disporre appositi incombenti istruttori, ex art. 55, comma 5, cod. proc. amm., al fine di acquisire documentati chiarimenti circa i criteri di calcolo del reddito, lo stato del procedimento e l’eventuale adozione di un provvedimento finale. La natura interlocutoria dell’ordinanza impone la fissazione di una nuova camera di consiglio per il prosieguo del giudizio cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, soggetto di cittadinanza straniera, impugnava la comunicazione telematica con cui la Prefettura aveva disposto il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ritenendo insufficiente il requisito reddituale per l’anno 2023, pur considerando il reddito integrativo del coniuge. La domanda era accompagnata da istanza cautelare.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio con atto di mero stile. La questione veniva pertanto all’esame della Sezione Quarta del TAR Lombardia nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della decisione sulla fase cautelare, fosse necessario acquisire dalla Prefettura documentati chiarimenti, non essendo possibile valutare la fondatezza del ricorso sulla base dei soli atti depositati.
L’istruttoria è stata circoscritta a tre profili: i criteri applicati per il calcolo del reddito del ricorrente con riferimento all’annualità 2023; lo stato attuale del procedimento; la previsione o meno dell’adozione di un provvedimento finale oltre alla comunicazione telematica impugnata.
In punto di diritto, il Tribunale ha evidenziato come la comunicazione impugnata non risultasse sufficiente a chiarire se il rifiuto costituisse provvedimento definitivo ovvero atto endoprocedimentale, circostanza decisiva per la definizione del thema decidendum e per la valutazione del fumus boni iuris.
Con riferimento al periculum in mora, è stata disposta la prosecuzione della fase cautelare, fissando una nuova camera di consiglio, con onere per l’amministrazione di depositare quanto richiesto entro il termine ex art. 55, comma 5, cod. proc. amm. La natura interlocutoria dell’ordinanza ha indotto il Collegio a compensare le spese della fase processuale.
La decisione si segnala per l’applicazione dei poteri istruttori officiosi in sede cautelare, strumentali a garantire la completezza del contraddittorio e l’effettività della tutela giurisdizionale nei giudizi in materia di cittadinanza.
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Nota della Redazione
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