Trasferimento temporaneo dei carabinieri e prevalenza delle esigenze organiche (TAR Basilicata n. 386 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo all’assegnazione temporanea, ma un mero interesse legittimo, la cui soddisfazione presuppone una specifica attività amministrativa di bilanciamento degli interessi coinvolti. Per il personale delle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, in deroga al regime generale. Il diniego è legittimo quando si fonda su scoperture di organico nei reparti di appartenenza e su una significativa eccedenza nei reparti di destinazione. In tal caso le esigenze dell’Amministrazione prevalgono su quelle del richiedente, non essendo più richieste circostanze eccezionali.

Il Fatto

Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri, addetto presso una Stazione, ha impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione ha negato il trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per essere assegnato a una diversa Legione e a un diverso Comando provinciale.

Il diniego si fondava sul parere contrario del Comando di appartenenza e su esigenze di organico: i reparti di destinazione operavano in condizione di eccedenza, mentre quelli di provenienza registravano scoperture. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’istanza cautelare è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione giuridica: l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non configura un diritto soggettivo all’assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo, che può trovare attuazione solo all’esito di una verifica amministrativa volta a bilanciare gli interessi contrapposti e a riscontrare i presupposti di legge.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla sentenza, ammette che le esigenze organizzative idonee a giustificare il diniego — quali le marcate carenze di organico — rientrano tra i casi o le esigenze che legittimano il rigetto, purché connotate da evidente rilevanza. Nel caso concreto sussistono contestualmente scoperture nei reparti di appartenenza e una significativa eccedenza in quelli di destinazione.

Il Collegio valorizza la novella dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, che per le Forze di polizia consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, restringendo l’ambito applicativo del beneficio in deroga al regime generale, in ragione della specialità del rapporto di servizio e delle esigenze della pubblica sicurezza. Le esigenze dell’Amministrazione, nel nuovo assetto, non restano recessive, ma prevalgono quando è posta in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi.

Quanto all’ambito soggettivo, il riferimento normativo alle Forze di polizia e all’Amministrazione della difesa consente di includere gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, Forza di polizia a ordinamento militare.

Non risultano, infine, il dedotto deficit motivazionale né lacune istruttorie: gli elementi offerti dal ricorrente sono mere congetture, non essendo contestata l’eccedenza organica nei reparti di destinazione. Il diniego, di natura discrezionale perché riferito all’organizzazione del servizio, non appare incongruo, illogico o basato su travisamento dei fatti. Ne consegue il rigetto dell’istanza istruttoria, in chiave esplorativa, e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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