Liquidazione compenso difensore nel giudizio definito con decreto di improcedibilità (TAR Lombardia n. 3688 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio amministrativo è liquidato dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, nel limite dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ai fini della liquidazione il giudice tiene conto dei parametri di cui all’art. 4 del D.M. n. 55/2014, potendo aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento. Nel processo amministrativo i compensi sono dimezzati ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002. La definizione del giudizio con decreto di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la liquidazione delle competenze spettanti al difensore, che resta comunque ancorata alla natura della controversia e all’impegno professionale effettivamente profuso.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal provvedimento con cui era stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a favore del ricorrente, che aveva proposto ricorso chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio era stato definito con decreto decisorio che aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di comunicazione in tal senso depositata dal ricorrente. Il medesimo decreto aveva confermato l’ammissione della parte al gratuito patrocinio già disposta dalla competente Commissione, demandando la liquidazione delle competenze al difensore a un separato provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il difensore aveva avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese, essendo stato il proprio assistito ammesso al gratuito patrocinio. Il Collegio ha richiamato l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, che individua i criteri generali di determinazione del compenso: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate.
Il Collegio ha altresì applicato l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai patrocinatori nel processo amministrativo. L’anzidetta riduzione non ha tuttavia impedito il riconoscimento del compenso, pur essendo il giudizio definito con decreto di improcedibilità: la liquidazione è stata ritenuta comunque dovuta in ragione dell’attività difensiva effettivamente svolta.
Alla luce della natura della controversia, concernente la cessazione delle misure di accoglienza, e dell’impegno professionale profuso dal difensore, la somma di euro 1.200,00 è stata ritenuta congrua per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre Iva e C.P.A., fatta salva la verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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