Errore scusabile, onere del lavoratore straniero di attivarsi per comprendere l’atto (TAR Lombardia n. 3841 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti amministrativi concernenti questioni sensibili quali il rilascio o la revoca del permesso di soggiorno e del nulla osta al lavoro, è onere dell’interessato — anche se straniero e privo di adeguata conoscenza della lingua italiana — attivarsi tempestivamente per acquisire contezza del contenuto degli atti che lo riguardano e che non siano redatti in una lingua a lui nota. La sola allegazione della scarsa conoscenza della lingua italiana non integra i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, che presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile a colpa della parte. Il lavoratore, destinatario della revoca del nulla osta unitamente al datore di lavoro, non può invocare la propria condizione di straniero per giustificare la mancata percezione dell’immediata lesività del provvedimento e la consequenziale tardività dell’impugnazione.
Il Fatto
Il lavoratore, cittadino straniero, aveva ottenuto in data 21.05.2024 il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale su richiesta della società datrice, nell’ambito del Decreto flussi 2024. A seguito dell’ingresso sul territorio nazionale, le parti venivano convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998. In data 14.05.2025 la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, avendo riscontrato che il certificato di idoneità alloggiativa presentato non aveva corrispondenza con gli atti del Comune. Nonostante la produzione di un nuovo documento riferito a diverso immobile, la Prefettura di Milano adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
Avverso tale decreto il lavoratore proponeva ricorso, chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile dipendente dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, che lo avrebbe indotto a non percepire l’immediata lesività dell’atto e la necessità di una tempestiva reazione. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’irricevibilità del gravame per tardività, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante l’integrità del contraddittorio e la manifesta irricevibilità dell’impugnativa. Ha quindi scrutinato l’istanza di rimessione in termini, richiamando i principi consolidati secondo cui l’errore scusabile presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto che provochi, senza colpa della parte, una menomazione nell’esercizio del diritto di difesa.
La Corte ha evidenziato il carattere eccezionale e di stretta interpretazione dell’istituto, volto a derogare alla perentorietà dei termini di impugnazione. Ha quindi escluso che la sola allegazione della scarsa conoscenza della lingua italiana — peraltro genericamente dedotta — possa integrare i presupposti richiesti, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle more di un procedimento su questioni sensibili, è onere dell’interessato attivarsi tempestivamente per comprendere atti non redatti nella propria lingua.
Il Collegio ha esteso tali principi alla fattispecie concreta, osservando che la revoca del nulla osta riguarda direttamente anche la posizione del lavoratore, già presente sul territorio in attesa del perfezionamento della procedura. Pertanto, ricevendo la notifica del provvedimento — indirizzato sia a lui sia al datore di lavoro — il ricorrente aveva comunque l’onere di attivarsi per acquisire contezza del suo contenuto. Tale conclusione è stata ulteriormente corroborata dalla circostanza che il datore di lavoro aveva partecipato al procedimento e riscontrato il preavviso di rigetto, sicché il lavoratore aveva la possibilità concreta di contattarlo e ricevere tempestive informazioni.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza di rimessione in termini è stata respinta e il ricorso dichiarato irricevibile per tardività, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.