Inottemperanza non esperibile avverso sentenza autoesecutiva su interessi oppositivi (TAR Puglia n. 446 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo che accoglie un ricorso avverso un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato d’ufficio dall’amministrazione e impugnato a tutela di una posizione giuridica di tipo oppositivo, ha natura autoesecutiva. Da essa non discende, pertanto, alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione, né il dovere di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria richiamata in motivazione, i cui riferimenti rivestono portata meramente argomentativa. Il ricorso per ottemperanza è, quindi, inammissibile, non essendo configurabile un inadempimento del dictum giudiziale, i cui effetti si esauriscono nella statuizione demolitoria.

Il Fatto

La società ricorrente, dopo l’annullamento in autotutela del nulla-osta paesaggistico annesso a una concessione edilizia, presentava al Comune un’istanza di sanatoria ex artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in virtù del titolo originario e successivamente oggetto di ordinanza di demolizione. Il Comune, accertata l’inottemperanza, disponeva l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale. Il provvedimento, impugnato, veniva annullato dal TAR con sentenza n. 2863/2015, per essere stato adottato a fronte della pendenza dell’istanza di sanatoria. Rilevato il mancato riscontro all’istanza, la società proponeva ricorso per ottemperanza, lamentando l’inadempimento del Comune. L’amministrazione resisteva, deducendo di aver già rigettato l’istanza con nota del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo che dalla sentenza n. 2863/2015 discendesse un obbligo per il Comune di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria e di rideterminarsi sulla demolizione. La pronuncia, infatti, aveva disposto unicamente l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui era stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale, ravvisando l’illegittimità del modus procedendi a fronte della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

Ne deriva che si tratta di una sentenza di portata autoesecutiva, i cui effetti ordinatori si realizzano esclusivamente per opera della statuizione demolitoria, senza che residui in capo all’amministrazione il compimento di ulteriori attività. I riferimenti all’istanza di sanatoria contenuti in motivazione sono stati qualificati come meramente argomentativi, non potendo costituire il fondamento di un obbligo conformativo azionabile in sede di ottemperanza.

Nel caso di specie, inoltre, il Collegio ha rilevato l’infondatezza delle deduzioni anche nel merito, avendo il Comune rappresentato di essersi già determinato sulla domanda di sanatoria con nota del 12 agosto 2021, di ricognizione del silenzio-rigetto formatosi al riguardo. Tale circostanza, confermata dalla stessa ricorrente in ricorso, ha determinato l’insussistenza dell’inadempimento posto a fondamento della domanda.

La peculiarità delle questioni, in particolare sotto il profilo dell’individuazione dell’esatta estensione degli obblighi conformativi nascenti dalla sentenza oggetto della domanda, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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