Responsabilità della PA e dovere di reagire del dipendente (TAR Basilicata n. 387 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo accertata dal giudice dell’annullamento integra, ai sensi degli artt. 2727 e 2729, comma 1, cod. civ., una presunzione semplice di colpa dell’amministrazione, superabile solo con la prova di contrasti giurisprudenziali, incertezze normative o complessità del fatto. La pretesa risarcitoria del dipendente pubblico per illegittima rimozione dall’incarico deve essere verificata alla luce del dovere di cooperazione del creditore: l’omessa impugnazione del provvedimento applicativo successivo, pur lesivo in concreto, integra la violazione del canone di auto-responsabilità e preclude il ristoro del pregiudizio che il danneggiato avrebbe potuto evitare. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non bastando il collegamento automatico al fatto illecito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di ruolo di un ente locale, aveva impugnato la deliberazione con cui la Giunta ne aveva rimodulato l’assetto organizzativo, sopprimendo il settore affidatogli e incardinando il ricorrente presso altro servizio. Nel primo grado il ricorso era stato dichiarato improcedibile. In appello la decisione è stata riformata, con annullamento delle deliberazioni impugnate.

A fronte di tale annullamento il ricorrente ha agito per la condanna dell’ente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla privazione dell’incarico e della connessa indennità di posizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza degli elementi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Sul piano soggettivo ha ravvisato un errore di applicazione del quadro normativo, comprovato dalle statuizioni del giudice d’appello, ricostruendo la condotta dell’ente in termini di colpa. Non sono emersi contrasti giurisprudenziali, incertezze normative o complessità fattuali idonei a integrare la scriminante.

Ha poi riconosciuto il fatto illecito nell’illegittima rimozione dall’incarico, l’ingiustizia del danno e il nesso di causalità materiale tra l’agere pubblicistico accertato dal giudice d’appello e il pregiudizio economico lamentato.

La questione del quantum ha segnato l’esito solo parziale dell’accoglimento. Il Collegio ha anzitutto circoscritto il periodo risarcibile alla scadenza del mandato amministrativo che aveva conferito l’incarico e, in secondo luogo, alla data di adozione del piano esecutivo di gestione, provvedimento che, confermando l’organizzazione in tre aree, non è stato impugnato.

Su questo snodo il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’art. 1227, comma 2, cod. civ. grava il creditore di un obbligo positivo di tenere le condotte esigibili e utili a evitare o ridurre il danno. Il ricorrente, omettendo di attivare il rimedio demolitorio, ha violato tale canone: la preclusione risarcitoria discende dall’interruzione del nesso di causalità rispetto a un pregiudizio che egli stesso ha concorso a cagionare.

Quanto alla misura, il Collegio ha escluso la quota relativa all’indennità di risultato, non allegata né provata, e gli emolumenti accessori percepiti per altri incarichi, incompatibili con il principio di onnicomprensività. La domanda di danno non patrimoniale è stata respinta per difetto di allegazione e prova, non emergendo dagli atti quei turbamenti oggettivamente accertabili richiesti dalla giurisprudenza.

Il Tribunale ha infine fissato i criteri generali di liquidazione ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., riconoscendo la rivalutazione e gli interessi legali sul debito di valore e imponendo all’ente la definizione delle ricadute previdenziali, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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