Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo annullamento dell’atto presupposto (TAR Calabria n. 467 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. avverso l’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’atto presupposto sia stato annullato in autotutela dall’amministrazione e l’intimazione stessa abbia perso efficacia per decorso del termine annuale dalla notifica. La cessazione della materia del contendere presuppone l’annullamento dell’atto oggetto della domanda: in sua assenza, ma in presenza di circostanze che rendono certa e definitiva l’inutilità della sentenza, il giudice dichiara l’improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. L’integrale compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità dell’andamento processuale e dall’esito in rito.

Il Fatto

La ricorrente riceveva dal Comune un’intimazione di pagamento per oltre 19.000 euro, a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo. Avverso l’atto proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. davanti al giudice ordinario, che con sentenza dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

La ricorrente riassumeva quindi la domanda davanti al TAR Calabria ex art. 11 cod. proc. amm., deducendo l’illegittimità della pretesa e valorizzando l’esito assolutorio di un giudizio penale. Il Comune e la società concessionaria della riscossione si costituivano eccependo inammissibilità e infondatezza, richiamando il giudicato formatosi sull’ordine demolitorio. In vista dell’udienza, a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato, la ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la possibilità di una pronuncia di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. di cessazione della materia del contendere, poiché non è intervenuto l’annullamento d’ufficio dell’atto di intimazione oggetto della domanda.

Rileva tuttavia il Tribunale che sussistono concorrenti circostanze che rendono certa e definitiva l’inutilità della sentenza. In primo luogo, ai sensi dell’art. 50, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973, l’avviso perde efficacia trascorso un anno dalla notifica: termine ormai ampiamente decorso, con conseguente inefficacia dell’atto di intimazione.

In secondo luogo, a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato, con determina del responsabile del Settore Patrimonio è stato annullato in autotutela il provvedimento presupposto, ossia l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, con notifica alla concessionaria per il conseguente sgravio dell’ingiunzione e del successivo sollecito.

Il venir meno dell’atto presupposto e l’inefficacia sopravvenuta dell’atto intimato privano dunque la ricorrente di ogni interesse alla decisione. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi — per la peculiarità e l’andamento della vicenda processuale e per l’esito in rito del giudizio — per disporne l’integrale compensazione, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *