La revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza ha carattere vincolato e non può fondarsi su clausole generali di buona condotta (TAR Puglia n. 946 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che conferisce o dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ha carattere vincolato e non può prescindere dalle ipotesi tassativamente previste dall’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. La revoca della qualifica è legittima solo all’esito dell’accertamento del venir meno dei requisiti di cui al comma 2 della medesima disposizione, ossia il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo o di misure di prevenzione e la mancata espulsione dalle Forze armate o destituzione dai pubblici uffici. Non è configurabile un tacito requisito della buona condotta, trattandosi di soggetti che rivestono già la qualifica di pubblici dipendenti in quanto appartenenti alla polizia municipale, né la revoca può essere fondata su generici addebiti di rapporti con la criminalità in assenza di una motivazione che descriva le condotte sintomatiche della pericolosità sociale. Il provvedimento deve essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione quando non esterni il processo logico che ha condotto all’adozione della misura ablatoria.
Il Fatto
Un agente di polizia municipale, in servizio presso il Comune di appartenenza fino al marzo 2025, impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva revocato la qualità di agente di pubblica sicurezza, conferitagli anni prima su istanza del Comune. La revoca si fondava sull’ordine di servizio con cui il Comune ne aveva disposto il trasferimento presso altro ufficio per inderogabili esigenze di servizio e su comportamenti ritenuti non deontologicamente riconducibili alle funzioni di polizia locale, emersi nell’ambito della Commissione d’indagine nominata ex art. 143 del T.U.E.L., consistenti nell’essere stato controllato, in un ampio arco temporale, con persone segnalate per reati contro la persona e il patrimonio.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 5 della legge n. 65/1986, sostenendo che la revoca era stata disposta fuori dalle ipotesi tassative, sulla base di valutazioni discrezionali e senza contraddittorio procedimentale. Le Amministrazioni intimate eccepivano l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordine di trasferimento e l’infondatezza nel merito. Nelle more del giudizio, l’agente era stato reimmesso in servizio presso il Comando di Polizia Locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione a tutela dell’economia processuale. Ha premesso che la revoca era stata emessa all’esito del procedimento ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 volto a verificare le condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ma ha rilevato che nel decreto non erano individuabili gli elementi da cui desumere i rapporti del ricorrente con la criminalità o il pregiudizio all’imparzialità dell’Amministrazione.
Quanto più una misura ablatoria è basata su meri indizi, tanto più il processo logico-induttivo deve essere esternato nella motivazione, evidenziando le condotte dalle quali trarre un convincimento razionale sulla pericolosità sociale del soggetto, secondo il principio consolidato richiamato anche in materia di misure preventive ex art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000. Nella specie, tale onere motivazionale era stato del tutto disatteso. Il Collegio ha inoltre escluso rilievo al mutamento di mansioni, risultato temporaneo e non accompagnato da alcuna modifica del profilo professionale di istruttore di polizia locale.
La revoca non poteva trovare fondamento neppure nelle asserite violazioni dei doveri di comportamento, non ascrivibili alle ipotesi tassative del comma 3 dell’art. 5 della legge n. 65/1986, non essendo venuto meno alcuno dei requisiti ivi previsti. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza prevalente del giudice di appello secondo cui la mancata previsione del requisito della buona condotta non è un lapsus del legislatore: i destinatari sono già pubblici dipendenti e la qualifica di agente di pubblica sicurezza è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie di collaborazione con le Forze di Polizia di Stato, sicché il conferimento è subordinato ai soli requisiti tassativi indicati dalla norma.
Quanto alla facoltà di porto delle armi senza licenza ex art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, l’estensione applicativa della disposizione alla fattispecie in cui la facoltà costituisce conseguenza automatica dell’attribuzione di uno status è un’operazione interpretativa non percorribile, perché modificherebbe la causa genetica di un effetto configurato dal legislatore in termini di automaticità. Infondata è risultata l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordine di trasferimento, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale l’atto era stato già impugnato. Il ricorso è stato accolto con annullamento del decreto prefettizio e compensazione delle spese per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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