Controllo giudiziario e sospensione dell’interdittiva antimafia: rigetto della cautela per insussistenza del periculum (TAR Calabria n. 194 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 determina ex lege la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva e dei conseguenziali provvedimenti amministrativi, per tutta la durata della misura. Tale circostanza rende insussistente il periculum in mora ai fini della tutela cautelare avverso detti atti, non essendovi rischi di sopravvivenza dell’impresa che può medio tempore continuare a svolgere le attività precedentemente esercitate. La domanda cautelare, pertanto, va rigettata quando la parte ricorrente non specifici quali titoli abilitativi siano stati revocati o rischino di esserlo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 23 giugno 2026, valevole anche quale diniego di iscrizione nella white list, nonché l’ordinanza dirigenziale del Comune di Siderno del 21 luglio 2026 che, in conseguenza dell’interdittiva, aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, la revoca dei titoli abilitativi e la chiusura immediata dell’esercizio commerciale.
Nelle more del giudizio, l’impresa aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione l’applicazione della misura del controllo giudiziario per la durata di un anno. La società chiedeva quindi la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, deducendo avverso l’ordinanza comunale sia vizi di invalidità derivata che vizi propri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso della camera di consiglio, il difensore della ricorrente aveva rinunciato alla domanda di sospensione dell’interdittiva prefettizia, limitando l’istanza cautelare all’ordinanza dirigenziale del Comune di Siderno.
Il Tribunale ha quindi affrontato il tema degli effetti del controllo giudiziario sui provvedimenti amministrativi conseguenti all’interdittiva antimafia. In base all’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, l’applicazione della misura determina la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia e dei provvedimenti amministrativi che ne siano consequenziali, consentendo all’impresa di proseguire l’attività imprenditoriale.
Da tale ricostruzione il Collegio ha tratto la conseguenza dell’insussistenza del periculum in mora: l’impresa, essendo stata ammessa al controllo giudiziario, può medio tempore continuare a svolgere tutte le attività precedentemente esercitate, senza che sia configurabile un rischio per la sua sopravvivenza imprenditoriale.
Il Tribunale ha, infine, valorizzato l’assenza di specificazione, da parte della ricorrente, di quali “titoli abilitativi” fossero stati revocati o rischiassero di essere revocati dall’Amministrazione comunale. La genericità di tale allegazione ha ulteriormente corroborato il giudizio di insussistenza del requisito cautelare, non emergendo profili di danno grave e irreparabile.
La domanda cautelare è stata conseguentemente rigettata, con compensazione delle spese della fase tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.