Silenzio-assenso sul transito nei ruoli civili della polizia penitenziaria (TAR Calabria n. 468 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale della polizia penitenziaria dichiarato non idoneo al servizio d’istituto, decorso inutilmente il termine di 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, si forma il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. n. 443/1992. Il termine non è meramente ordinatorio né può essere sospeso o interrotto unilateralmente dall’Amministrazione, in assenza di una norma primaria che lo consenta. Una volta maturato il tacito accoglimento, il potere provvedimentale si consuma e il tardivo decreto di rigetto è inefficace ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, residuando in capo all’Amministrazione il solo intervento in autotutela. Il dipendente inabile vanta un diritto soggettivo al reinserimento nella qualifica prescelta, con conseguente obbligo di repêchage.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della polizia penitenziaria, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo assoluto, ma reimpiegabile in altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 75, d.lgs. n. 443/1992. Presentava quindi istanza di transito nel ruolo degli impiegati civili dello Stato, nel profilo di “Operatore” della seconda area funzionale. La Commissione consultiva esprimeva parere non favorevole, giudicandolo non idoneo, e il Ministero rigettava la domanda. Il ricorrente impugnava il verbale, il decreto di rigetto e la nota di comunicazione, chiedendo anche accertarsi la formazione del silenzio-assenso sull’istanza stessa.

Con successivi motivi aggiunti impugnava il decreto di rigetto del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché il provvedimento di dispensa dal servizio. Il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR adito e l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo la natura ordinatoria del termine e la regolarità della prova teorico-pratica svolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, valorizzando il carattere lesivo del verbale contenente il giudizio di inidoneità e l’intervenuta impugnazione del decreto finale con i motivi aggiunti. Nel merito, conferma la delibazione cautelare e riconosce il carattere assorbente del vizio relativo alla formazione del silenzio-assenso.

L’art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. n. 443/1992 stabilisce che l’Amministrazione deve pronunciarsi entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, decorsi i quali l’istanza si intende accolta. Nel caso di specie il termine è spirato il 20/4/2025, mentre il verbale di inidoneità e i successivi provvedimenti di rigetto e di dispensa sono intervenuti ampiamente dopo tale data.

Il Tribunale respinge la tesi della sospensione del termine per richieste istruttorie o convocazione alla prova: manca una previsione di atti sospensivi o interruttivi, e la convocazione stessa è avvenuta per una data successiva alla scadenza. La possibilità di sospendere unilateralmente il termine, in assenza di norma primaria, è contraria alla ratio legis, poiché il termine è posto a tutela del privato e non della parte datoriale.

La previsione del silenzio-assenso è finalizzata a favorire il repêchage, istituto riconosciuto dalla Cass. Sez. Un. n. 7755 del 1998, ed evitare che le conseguenze del ritardo ricadano sul lavoratore. Richiamando la Corte cost. n. 56 del 2006, il Collegio ribadisce che il dipendente inabile va posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio in compiti compatibili, prima di essere dispensato.

Decorso il termine, il potere primario di provvedere si consuma: ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, il provvedimento adottato dopo la scadenza è inefficace, residuando la sola autotutela. L’Amministrazione non poteva quindi adottare un diniego disapplicando il tacito accoglimento. Il dipendente vanta un diritto soggettivo al reinserimento, con i relativi atti qualificabili come paritetici. Ne consegue l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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