Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e diniego della penalità di mora (TAR Calabria n. 244 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo idoneo a fondare il ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Sussistono i presupposti dell’azione ex art. 114 c.p.a. quando l’amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione del giudicato, incombendo su di essa il relativo onere. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: va negata quando la recente formazione del titolo la renda manifestamente iniqua, tenuto conto del saggio degli interessi e del parziale adempimento.

Il Fatto

Una società ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile e non opposto, con cui il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma per prestazioni rese, oltre interessi e spese. Dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione ha corrisposto due delle tre fatture poste a base del titolo, restando inadempiuta la terza, insieme agli interessi e alle spese processuali riconosciuti nel decreto.

La ricorrente insiste pertanto per la parte residua e chiede la condanna dell’ente all’applicazione della penalità di mora. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.: su questo punto la sentenza richiama una consolidata giurisprudenza amministrativa e civile.

Nel caso concreto il titolo è divenuto definitivamente esecutivo con apposito decreto, che dà conto della mancata opposizione nel termine. Notificato all’ente, ha fatto decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.

Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione, con declaratoria dell’obbligo di integrale esecuzione mediante il pagamento delle somme residue, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato Commissario ad acta un ufficiale della Guardia di Finanza, con il compito di allocare le somme in bilancio, espletare le fasi di impegno, liquidazione e pagamento e reperire materialmente i fondi, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento.

Il Collegio rigetta invece la domanda di penalità di mora. La disposizione esclude l’astreinte quando questa risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative. Richiamata l’Adunanza Plenaria, che ha escluso ogni automatismo applicativo, il Tribunale conferma il proprio orientamento: la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’applicazione della sanzione, considerati il saggio degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e il parziale adempimento dell’ente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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