Difetto di giurisdizione sulle controversie tra ASP e medico convenzionato (TAR Calabria n. 243 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al rapporto tra l’Azienda sanitaria e il medico a rapporto convenzionale spettano al giudice ordinario. Tale rapporto ha natura libero professionale e parasubordinata, si svolge su un piano di parità e non è assistito da alcun potere autoritativo dell’ente, salvo quello di sorveglianza. La fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie rientra invece nella giurisdizione amministrativa, perché coinvolge interessi legittimi. L’atto che dispone la riduzione dell’attività convenzionale e il conferimento del corrispondente incarico A.P.P. incide su posizioni di diritto soggettivo e, investendo il solo esercizio di un rapporto privatistico, esula dalla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 109, n. 3, c.p.c.

Il Fatto

Una pediatra di libera scelta, titolare di incarico convenzionato presso un’azienda sanitaria provinciale, impugnava la delibera con cui l’ASP disponeva la riduzione del 30% dell’attività convenzionale di altro pediatra e, contestualmente, il conferimento a una terza pediatra dell’incarico A.P.P. per la quota disimpegnata, in applicazione dell’Allegato 5 dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta. La ricorrente censurava la mancata conferma annuale della volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale, l’assenza di dichiarazione di zona carente e la violazione del proprio diritto all’attribuzione delle sedi secondo la graduatoria dell’art. 32 dell’ACN.

L’ASP e i controinteressati non si costituivano. All’udienza pubblica il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità: difetto di giurisdizione, criticità sulla notifica a un controinteressato e carenza di interesse. Concesso termine per memorie, la ricorrente depositava documentazione relativa alle notifiche.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla qualificazione della posizione giuridica coinvolta. Il rapporto tra azienda sanitaria e medico convenzionato, anche dopo l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, conserva natura libero professionale. Esso trova disciplina nell’art. 48, legge n. 833/1978, poi nell’art. 8, d.lg. n. 502/1992 e negli accordi collettivi attuativi. Le parti operano su un piano di parità: l’ente non esercita alcun potere autoritativo idoneo a degradare i diritti soggettivi del professionista ad interessi legittimi.

Da qui la conseguenza processuale: ai sensi dell’art. 109, n. 3, c.p.c., la cognizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario. Il Collegio richiama in tal senso un precedente del TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 629 del 17.02.2025.

La riserva di giurisdizione amministrativa è circoscritta alla fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie dei medici, dove le posizioni si configurano come interessi legittimi. Tale potere discrezionale si esaurisce però con l’approvazione della graduatoria, dalla quale origina il diritto soggettivo dell’aspirante.

Nel caso concreto, l’atto impugnato non attiene alla macro-organizzazione del servizio né alla formazione di graduatorie. Esso investe unicamente i rapporti privatistici instaurati dall’ASP con i due pediatri coinvolti nella procedura di ricambio generazionale. La controversia esula dunque dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione e della mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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