Obbligo di ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti (TAR Piemonte n. 830 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso solo dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche alle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. La conformità all’originale del titolo, attestata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. come riformulato dal D. Lgs. 149/2022, esonera dalla spedizione in forma esecutiva. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. L’inerzia che assume carattere seriale giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore con contratti a termine nel settore scolastico, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero al pagamento di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato.
Non essendo seguita l’esecuzione, il lavoratore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il ricorrente segnali l’infruttuoso decorso del termine. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dal dirigente, trattandosi della stessa Amministrazione inadempiente.
Le spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori e distratte ai procuratori antistatari, sono state parametrate al D.M. 55/2014 e ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale da reiterazione illegittima di contratti a termine, con condanne inottemperate e interessi maturati: ha disposto pertanto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.