L’ATI risponde in solido con la società consortile esecutrice verso subappaltatori e fornitori (Cass. civ. Sez. 1 n. 17128 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite in un’associazione temporanea di imprese (ATI), aggiudicatarie dell’appalto, costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l’esecuzione unitaria dei lavori ai sensi dell’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da quest’ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori, in applicazione dell’art. 37, comma 5, cod. appalti. La società consortile costituita dalle imprese dell’ATI è infatti un mero strumento esecutivo del contratto di appalto: la titolarità del contratto rimane in capo alle associate, con la conseguenza che la costituzione della società stessa non può valere a schermare le forme di responsabilità previste a carico delle imprese partecipanti al raggruppamento.
Il Fatto
Una società fornitrice, rimasta insoddisfatta per il mancato pagamento di una fornitura di carpenteria metallica, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società consortile a responsabilità limitata, costituita dalle imprese riunite in ATI aggiudicatarie di un appalto per lavori stradali, nonché nei confronti delle stesse società socie consorziate. Avverso il decreto venivano proposte opposizioni, una delle quali, proposta da una delle società socie, veniva accolta dalla Corte d’Appello, che escludeva la responsabilità solidale della società consorziata per le obbligazioni assunte dalla società consortile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso principale, richiama il disposto dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, secondo cui l’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché del subappaltatore e dei fornitori. Tale disposizione è richiamata anche dall’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, che consente ai concorrenti riuniti di costituire una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria dei lavori.
La Corte chiarisce che le imprese associate, aggiudicatarie dell’appalto e partecipanti all’ATI, rispondono in solido con la società consortile per le obbligazioni da quest’ultima assunte con i terzi. Tale principio, già affermato con riferimento alla responsabilità della capogruppo dell’ATI, viene ribadito e specificato: la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, in quanto mero strumento esecutivo o struttura operativa al servizio delle imprese riunite. La titolarità del contratto di appalto rimane, invece, in capo alle imprese associate.
La Corte sottolinea come l’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese dell’ATI di costituire società consortili, sia stato quello di preservare le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese, al fine di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata potesse valere a “schermare” dette responsabilità, a discapito della tutela dell’Amministrazione, dei subappaltanti e dei fornitori. Nel caso di specie, le imprese raggruppate hanno costituito una società consortile per l’esecuzione unitaria delle opere: ciascuna di esse è, quindi, tenuta all’adempimento delle obbligazioni contrattate dalla società nei confronti dei fornitori.
Nota della Redazione
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