Estinzione del giudizio di ottemperanza per rinuncia notificata ai sensi dell’art. 84 c.p.a. (TAR Calabria n. 1564 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso nel giudizio amministrativo, notificata alle parti costituite ai sensi dell’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che sia necessaria l’accettazione della parte intimata non costituita. In caso di estinzione per rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione con sentenza e nulla è dovuto per le spese di lite quando l’amministrazione non si è costituita.
Il Fatto
La società ricorrente agiva dinanzi al TAR Calabria per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile, notificato e dichiarato esecutivo, lamentando la mancata esecuzione da parte del Comune intimato, rimasto non costituito in giudizio. Nelle more del procedimento, la società depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione nella medesima data.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era stata notificata secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a. e che l’amministrazione intimata non aveva manifestato opposizione. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pronuncia conferma che nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, una volta notificata alle parti, è idonea a definire il giudizio senza che occorra l’accettazione della controparte, in particolare quando questa sia rimasta contumace. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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