Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’appalto pubblico (TAR Calabria n. 220 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, la sopravvenuta adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela che rimuove l’aggiudicazione impugnata e riconosce le ragioni della ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. In tale ipotesi la regolazione delle spese di lite nei confronti dell’amministrazione segue il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare la fondatezza delle censure come emergente dall’esito dell’autotutela, che ha accolto in toto i motivi del ricorso. Le spese possono essere dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore della fornitura di dispositivi medicali, impugnava la determina con cui l’ASP di Reggio Calabria aveva aggiudicato a una controinteressata una procedura aperta per la fornitura di tavoli operatori destinati a strutture ospedaliere, unitamente ai verbali della Commissione di gara, deducendo violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione ed erronea attribuzione dei punteggi, con richiesta di subentro nel contratto.
Nelle more del giudizio l’amministrazione, esercitando i propri poteri di autotutela, escludeva dalla procedura le offerte delle controinteressate per non conformità tecnica e disponeva nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, con cui veniva poi stipulato il contratto. L’amministrazione eccepiva pertanto la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, chiedendo in subordine la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’intervento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, l’aggiudicazione disposta a favore della ricorrente e la conseguente stipula del contratto hanno integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente.
Su tale presupposto il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso originario.
Quanto alla regolazione delle spese, il Tribunale ha applicato nei confronti dell’amministrazione resistente il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha valorizzato il fatto che l’autotutela ha accolto in toto le censure che costituivano il fondamento del ricorso, essendo intervenuta successivamente alla proposizione dello stesso: ne deriva che la ASP di Reggio Calabria deve essere considerata virtualmente soccombente, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, in disparte la refusione del contributo unificato ove versato.
Nei confronti delle controinteressate, non costituite in giudizio, le spese sono state invece dichiarate non ripetibili. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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