Accesso agli atti sulle concessioni cimiteriali e interesse del titolare pro quota (TAR Calabria n. 221 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare, anche pro quota, di una concessione cimiteriale vanta un interesse differenziato, diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti che attestano i diritti di uso e godimento sui manufatti, quando la conoscenza serve a predisporre correttamente le proprie disposizioni testamentarie e a individuare l’estensione e la durata del diritto. Il silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 è illegittimo e va annullato. L’istanza di accesso è invece inammissibile, per difetto di specificità, nella parte in cui non consenta all’ente di identificare gli altri titolari e l’ubicazione dei manufatti, restando salva la facoltà di ripresentare la domanda con gli elementi integrativi.

Il Fatto

Il ricorrente agisce quale procuratore generale del padre, il quale, per successione ereditaria, è divenuto titolare pro quota di concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune. Trascorsi oltre quarant’anni, il titolare non dispone della documentazione completa sui titoli concessori, sugli eventuali ampliamenti e sugli altri comproprietari, e si trova nell’impossibilità di conoscere l’esatta consistenza dei propri diritti.

La situazione pregiudica la facoltà di redigere le disposizioni testamentarie. Dopo un primo accesso rimasto senza esito, in data 14.07.2025 è stata inoltrata formale istanza ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione è rimasta inerte e si è formato il silenzio-rigetto. L’intervento del Difensore Civico regionale, che ha sollecitato un riscontro in trenta giorni, è rimasto privo di effetti. Il ricorrente impugna il diniego formatosi per silentium e chiede la condanna all’ostensione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la parte sostanziale del rapporto nel titolare della concessione, di cui il ricorrente è procuratore generale. L’istanza è stata presentata dal difensore munito di procura speciale, con allegata la procura generale, sicché la legittimazione è documentata.

L’interesse ostensivo è, dunque, quello del titolare che deve predisporre il proprio testamento. Esso presenta i caratteri della differenziazione, della concretezza e dell’attualità rispetto alla documentazione richiesta. Nella parte relativa ai titoli concessori rilasciati in favore del titolare o dei suoi antenati in linea diretta, l’istanza è sufficientemente specifica e consente all’ente di identificare i concessionari.

Il ricorso è invece inammissibile per la parte in cui l’istanza omette il nome degli altri membri della famiglia asseritamente titolari di concessioni e di diritti sul sepolcro. Senza tali indicazioni, l’Amministrazione non è posta in grado di effettuare le ricerche di archivio. L’istanza non contiene elementi per individuare il diritto di superficie, il suolo su cui insiste la tomba di famiglia e i loculi e le nicchie di recente costruzione.

Il Collegio opera quindi una scissione tra la parte dell’istanza specifica — punti n. 1 e n. 2 — e la parte generica. Sui primi due punti il silenzio-rigetto è illegittimo e va annullato, con affermazione del diritto di accesso nei sensi indicati.

Resta salva la facoltà di ripresentare la domanda, indicando i titolari aventi causa delle originarie concessioni, il relativo grado di parentela, un principio di prova della qualità di erede e gli elementi per identificare l’ubicazione della tomba. Il Comune è condannato all’ostensione entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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