Obbligo di provvedere sull’istanza di fiscalizzazione degli abusi edilizi (TAR Campania n. 1169 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione non richiede un’espressa previsione di legge e può desumersi dai principi di imparzialità, legalità e buon andamento, nonché dal dovere di correttezza e buona amministrazione. Ove il privato presenti un’istanza, sorge in capo all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche quando l’istanza sia ritenuta infondata nel merito. Una nota istruttoria che illustri le ragioni di rigetto non assolve all’obbligo di provvedere, non avendo valore provvedimentale. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo e nomina, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune di Napoli, in data 27 novembre 2024, un’istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001. Le opere riguardano un fabbricato ad uso abitativo sito in Napoli, al quartiere Piscinola, interessato dalla demolizione di un vecchio soppenno a copertura dell’androne del portale principale e dalla sua trasformazione in un piano in sopraelevazione adibito a civile abitazione.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inapplicabilità degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, la natura eccezionale e derogatoria della fiscalizzazione, l’assenza di un ordine demolitorio e la genericità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sufficienza descrittiva dell’istanza. Contrariamente a quanto eccepito dal Comune, essa individua con precisione le opere, l’immobile e il relativo procedimento di fiscalizzazione, risultando pertanto adeguatamente circostanziata. Il presupposto dell’obbligo di provvedere è, dunque, integrato.
Il Tribunale ha poi rilevato che il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso in risposta all’istanza. La nota istruttoria del Servizio comunale Antiabusivismo n. 1214812 del 29.12.2025, pur illustrando diffusamente le ragioni per cui la fiscalizzazione non potrebbe operare, non assurge a valore provvedimentale e non chiude il procedimento.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che l’obbligo di provvedere non deve necessariamente trovare espressa previsione normativa. Esso può desumersi dai principi dell’attività amministrativa, in particolare dai principi di imparzialità, legalità e buon andamento. Corrisponde a una situazione soggettiva protetta, configurabile anche quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, ovvero quando sorga nel privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione, qualunque esse siano.
Esigenze di giustizia sostanziale impongono quindi la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
In caso di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di delega a un idoneo funzionario della Prefettura, che provvederà in luogo e a spese dell’amministrazione resistente. Le spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune di Napoli.
Nota della Redazione
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