Omesso preavviso di rigetto e annullabilità del diniego di vincolo espropriativo per impianti TLC (TAR Marche n. 947 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’annullabilità del provvedimento finale negativo quando il potere esercitato dall’Amministrazione abbia natura discrezionale. In tale evenienza non trova applicazione la regola della c.d. sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 241/1990, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge n. 76/2020, che esclude la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’interlocuzione procedimentale assume rilievo anche al fine di consentire al privato istante di emendare eventuali errori materiali presenti nell’istanza, come l’erroneo riferimento catastale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, chiedeva al Comune l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di un’area sulla quale insisteva una stazione radio base, nonché per l’imposizione di servitù sulle aree di accesso, ai sensi degli artt. 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001. L’istanza si rendeva necessaria a seguito della disdetta del contratto di locazione comunicata dal proprietario.
Il Comune, dopo aver acquisito le controdeduzioni dei proprietari, adottava una determinazione di diniego, fondata su plurime ragioni, tra cui la presenza di un contratto di locazione ancora in essere e la soppressione della particella catastale oggetto dell’istanza. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per non aver potuto interloquire prima dell’adozione dell’atto conclusivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune, fondata sull’inesistenza giuridica della particella catastale indicata nell’istanza. Il Collegio ha osservato come una previa interlocuzione procedimentale avrebbe proprio potuto consentire alla ricorrente di emendare la propria richiesta, aggiornando il riferimento catastale; l’interesse al ricorso, quantomeno con riferimento al motivo incentrato sulla violazione del contraddittorio, è pertanto indubbio.
Nel merito, il Collegio ha condiviso il motivo di ricorso relativo all’omesso invio del preavviso di rigetto. La vicenda è stata distintamente confrontata con quella definita da questo stesso TAR Marche con sentenza n. 681 del 19 maggio 2026, nella quale era stato affermato che l’art. 10-bis non prevede una partecipazione del privato alla fase decisionale finale, ma è finalizzato a consentire un’ultima interlocuzione su circostanze non adeguatamente considerate dall’amministrazione.
La differenza sostanziale è stata individuata nella natura dell’attività esercitata. Nel precedente, il provvedimento reiettivo aveva natura vincolata in concreto e, pertanto, era applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. Nel caso di specie, invece, il procedimento ad istanza di parte conserva carattere pienamente discrezionale, essendo il potere di esproprio finalizzato al bilanciamento dei contrapposti interessi. La sussistenza di errori nell’atto comunale — relativi alla data di scadenza del contratto e al numero di particella catastale — nonché la necessità di acquisire il punto di vista della ricorrente sullo stato della trattativa e sulle controversie pendenti, imponevano all’Amministrazione di attivare il contraddittorio procedimentale.
Conseguentemente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale successivo alla modifica dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, la violazione dell’art. 10-bis comporta l’annullabilità del provvedimento, senza che l’Amministrazione possa avvalersi della sanatoria processuale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, annullamento dell’atto impugnato e riedizione del potere da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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