Improcedibile il conto del tesoriere privo di parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 133 del 25.05.2026)

agente contabile indicato per ruolo/denominazione societaria non come persona fisica.

CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione di appartenenza costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto. Essa è dichiarazione certificativa della concordanza del rendiconto con le scritture detenute dall’ente e presuppone un controllo incrociato tra i dati dell’agente e quelli esterni all’agente. La sua mancanza è causa di improcedibilità del conto, non potendosi ammettere una regolarizzazione successiva né una parifica “a ratifica” posta in essere dopo l’approvazione del rendiconto. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è adempimento obbligatorio ma non condizione di procedibilità; la sua carenza, non imputabile all’agente contabile, non ne determina l’improcedibilità.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal tesoriere di un Comune per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, redatto secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011 e depositato in Segreteria in data 16 giugno 2022.

Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, segnalava che il conto era privo della parifica e tardivamente depositato, oltre un anno dopo l’approvazione consiliare. La gestione finanziaria appariva sostanzialmente regolare e non risultavano contestazioni al tesoriere. L’agente si costituiva chiedendo il discarico, deducendo la regolarità della gestione e l’imputabilità all’ente della mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno. Il Pubblico Ministero concludeva per la regolarità del conto con discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo della mancata stipula della convenzione tra l’ente e l’agente contabile, aggiudicatario del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica. La Sezione rileva che tale circostanza non incide sugli adempimenti di resa del conto, essendovi tenuto anche l’agente c.d. di fatto, ma potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità per violazioni della concorrenza o per i corrispettivi riconosciuti in assenza di valido titolo contrattuale.

Il conto, però, non è corredato della prescritta parificazione. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, richiamato dalla Sezione con le pronunce delle Sezioni territoriali, la sua mancanza è causa di improcedibilità. L’art. 140, comma 3, c.g.c. prevede che la costituzione dell’agente avvenga ex lege con il deposito del conto “munito dell’attestazione di parifica”; l’art. 139, comma 2, c.g.c. richiede che il deposito avvenga “previa parificazione del conto”; l’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l’esame del conto all’accertamento della avvenuta parifica. Le Sezioni Riunite, con la pronuncia n. 4/2020/CONS, hanno ribadito che tutti i conti giudiziali devono essere parificati, vistati e approvati prima del deposito presso la sezione giurisdizionale.

La parifica, disciplinata dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL, consiste in una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione. Non può fondarsi sulle sole scritture dell’agente, ma richiede un controllo incrociato con le risultanze esterne in possesso dell’ente. Nel caso concreto non risulta alcun provvedimento formale di parifica né il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, che secondo costante orientamento può sostituirla. Il documento prodotto in giudizio è una mera riproduzione scannerizzata, priva di protocollo e di sottoscrizione digitale: la mancanza di registrazione incide sulla prova del momento di adozione, tanto più che la data indicata sarebbe successiva all’approvazione del rendiconto, presupponendo invece la parifica una sequenza procedimentale preventiva. La firma digitale apposta sul file al momento della resa del conto, in quanto successiva all’approvazione consuntiva, non vale quale parifica.

Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio osserva che si tratta di adempimento obbligatorio ma diverso dalla parifica, non integrante condizione di procedibilità. Essa costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto. Il documento depositato in corso di causa non appare idoneo sotto il profilo contenutistico. Trattandosi di adempimento non posto in capo all’agente, la sua carenza non è imputabile a quest’ultimo. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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