Pensione privilegiata e transito nei ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 219 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione d’ufficio del trattamento pensionistico privilegiato prevista dall’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone la definitiva cessazione dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Nel caso di dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo al solo servizio militare, ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali dell’impiego civile, non ricorre il presupposto della cessazione definitiva. Il trattamento di privilegio non è quindi liquidabile d’ufficio, ma solo su domanda dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, secondo il combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. La parziale perdita della capacità lavorativa, con residua idoneità al servizio civile, esclude il trattamento di favore riservato alle ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente militare, era stato giudicato dalla competente commissione medica permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, idoneo alla riserva e idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali dell’impiego civile. L’amministrazione aveva autorizzato il transito nei ruoli civili a decorrere da una data determinata.
Dopo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente aveva presentato domanda di pensione privilegiata, ottenuta con decorrenza dal primo mese successivo alla domanda anziché dalla data del transito nei ruoli civili. Diffidate senza esito le amministrazioni resistenti, ha chiesto l’accertamento del diverso dies a quo, coincidente con la cessazione del servizio militare per causa di servizio, e il ricalcolo della perequazione. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’I.N.P.S.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla domanda del ricorrente di ottenere la liquidazione della pensione privilegiata con decorrenza dalla data di transito nei ruoli civili, con conseguente ricalcolo della perequazione, anziché dal mese successivo a quello della domanda. Il ricorrente invocava l’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
Il giudice ha aderito all’orientamento consolidatosi dinanzi alle Sezioni centrali d’appello in casi analoghi, richiamando in particolare la Sez. II n. 440/2022, la Sez. I n. 353/2023 e la Sez. III n. 216/2014, e richiamando altresì propri precedenti di sezione. La norma è stata interpretata nel senso che essa si riferisce alla cessazione definitiva dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili.
Ne deriva che il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dall’amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Nel caso di transito nei ruoli civili di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare, la domanda costituisce il dies a quo della liquidazione, non potendosi far decorrere il termine da una antecedente liquidazione d’ufficio, poiché l’interessato non è definitivamente cessato dal servizio.
La ratio della disposizione risiede nel favore del legislatore verso coloro che cessano dal servizio per causa di servizio e che, per malattie o infortuni riconducibili al servizio prestato, non conservano alcuna capacità lavorativa. Nella specie, invece, la commissione medica ha riscontrato l’inidoneità al solo servizio militare, giudicando l’interessato idoneo al transito nei ruoli civili, poi avvenuto a seguito dell’opzione esercitata. Sussiste quindi una parziale perdita della capacità lavorativa, con capacità residua sufficiente a rendere l’interessato idoneo al servizio civile, il che esclude il trattamento di favore riservato alle ipotesi di perdita totale.
Il Ministero ha pertanto correttamente applicato l’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, facendo decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, presentata oltre due anni dopo il transito nei ruoli civili. La domanda di diversa decorrenza e di ricalcolo della perequazione è stata respinta. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento sfavorevole al ricorrente dopo la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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