Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 25 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale in tutte le sue fasi e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile. Quando l’agente contabile e l’ente hanno provveduto alla regolare trasmissione della documentazione contabile, il giudizio non ha più ragione di proseguire. Ne consegue la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, con rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame del conto.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile di un ente locale, con riferimento alle annualità 2014-2020.
Con decreto n. 18 del 19.11.2024 il giudice ha assegnato all’agente il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e all’ente il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione alla Sezione giurisdizionale. L’ente ha poi comunicato di avere inviato i conti tramite l’applicativo Sireco. All’udienza camerale la Procura ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio per resa del conto, osserva il giudice, è strumentale rispetto al giudizio di conto ma non per questo privo di natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi, che ne prevedono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont..
Su questo punto la decisione richiama il più recente orientamento giurisprudenziale, richiamando Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, secondo cui la natura giurisdizionale del giudizio è ritraibile dalle norme che lo disciplinano in ogni sua fase.
Nel caso concreto, una volta accertata la regolare trasmissione della documentazione contabile da parte dell’ente, è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul termine. La cessata materia del contendere impone quindi la definizione del giudizio con declaratoria di estinzione.
Il giudice dichiara pertanto estinto il giudizio per la resa del conto e nulla dispone per le spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore per il concreto esame del conto, così da consentire la successiva fase di verifica.
Nota della Redazione
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