Estinzione del giudizio di conto per decesso dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 176 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il decesso dell’agente contabile sopravvenuto al deposito del conto, che ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. ne ha determinato la costituzione in giudizio, integra una causa di interruzione del processo ex art. 108, comma 4, c.g.c. e, in assenza di costituzione degli eredi, ne determina l’estinzione ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c. Il giudizio di conto è infatti finalizzato alla determinazione del rapporto di debito/credito tra l’agente e l’ente pubblico, finalità che viene meno con il decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto. Ne consegue che l’eventuale irregolarità di gestione emersa in istruttoria resta assorbita dall’estinzione del processo.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione delle carte di identità relativa all’esercizio finanziario 2019, resa da un agente contabile di un Comune. Dall’esame del conto giudiziale è emerso il decesso dell’agente, avvenuto in data 31 ottobre 2021.

Il magistrato istruttore ha rilevato una differenza di euro 300,00 tra l’importo da riscuotere in base all’elenco delle carte di identità rilasciate (euro 31.535,60) e le riscossioni esposte nel conto (euro 31.235,60), configurando un ammanco non versato nelle casse dell’Ente. Ha quindi rimesso la valutazione al Collegio ai sensi dell’art. 108 c.g.c. e ha disposto la notifica agli eredi dell’agente contabile, che non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione giurisdizionale ha esaminato anzitutto i presupposti processuali. Il decesso dell’agente contabile è intervenuto successivamente al deposito del conto giudiziale che, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., ne aveva determinato la costituzione in giudizio.

Il Collegio ha qualificato l’evento come causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 4, c.g.c., secondo cui, se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

Gli eredi non si sono costituiti in giudizio, non hanno cioè riattivato il contraddittorio. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 108, comma 6, c.g.c. per la declaratoria di estinzione del processo nei confronti dell’agente contabile.

La Corte ha sorretto la conclusione richiamando il proprio orientamento, secondo cui il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito tra questi e l’ente pubblico; finalità che viene meno con il decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto. Sono stati richiamati i precedenti della Sez. Sardegna n. 481/2004, della Sez. Calabria n. 71/2002, della Sez. Lombardia n. 793/1995 e della Sez. Giurisdizionale Calabria n. 145/2025.

Il Collegio ha infine valutato l’incidenza dell’irregolarità emersa in istruttoria. Pur essendo stata rilevata una differenza di euro 300,00, la stessa è stata ritenuta assorbita dalla sopravvenuta estinzione del processo per decesso dell’agente contabile. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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