Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 360 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte. Ai fini della regolazione delle spese, in difetto di una pronuncia di merito, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, verificando il comportamento processuale e sostanziale di ciascuna parte. La parte che ha riconosciuto il diritto solo dopo l’instaurazione del giudizio, pur essendo in possesso della documentazione necessaria, va considerata soccombente e condannata alle spese. L’amministrazione che ha adempiuto agli obblighi di propria competenza prima del ricorso non è invece soccombente, con conseguente compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione fino al 31 agosto 2016, ha proposto ricorso in riassunzione, dopo un precedente giudizio davanti al Tribunale Civile di Sciacca conclusosi con sentenza n. 260/2023, per ottenere la riliquidazione contributiva della pensione definitiva alla luce del rinnovo del CCNL 2016-2018, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla liquidazione delle spettanze richieste e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia sono rimasti contumaci. Dopo un rinvio per verificare l’effettivo pagamento, la difesa della ricorrente ha confermato l’avvenuto incasso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di controparte.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La riliquidazione intervenuta ha infatti eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a ottenere un risultato utile che non fosse più conseguibile senza l’intervento del giudice.

Richiamando un proprio precedente (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210), la Corte ha chiarito che tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.

Sul piano delle spese, la decisione applica il principio della soccombenza virtuale. Il Ministero e l’Ufficio Regionale Scolastico, benché rimasti contumaci e riconosciuti soccombenti, avevano compilato il c.d. “ultimo miglio” in data 1° marzo 2022, più di un anno prima dell’instaurazione del giudizio. Il loro comportamento è stato quindi valutato come adempiente.

Di segno opposto la posizione dell’INPS, che, pur disponendo di tutta la documentazione, ha impiegato più di un anno per provvedere alla riliquidazione richiesta e vi ha provveduto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Da ciò la compensazione delle spese nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Regionale Scolastico, e la condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *