Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 611 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’amministrazione, dopo la notifica del titolo esecutivo, non vi abbia dato esecuzione nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri, sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accertato il diritto della ricorrente — una docente — a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità ivi indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione l’importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., era passata in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, la ricorrente ha agito con ricorso notificato e depositato l’1 febbraio 2025 per ottenere l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto la ritualità del titolo azionato, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Ha poi dato atto che rispetto al titolo è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte hanno comprovato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo azionato. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato e accolto, con conseguente dichiarazione dell’inottemperanza del Ministero resistente.
Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario, su istanza della parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il magistrato relatore è stato delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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