Controllo rendiconto 2023: gravi irregolarità escluse, equilibri negativi segnalati (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 3 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, non si esaurisce nella verifica degli equilibri e della sostenibilità dell’indebitamento, ma si estende alla regolarità della gestione finanziaria. L’assenza di gravi irregolarità non impedisce alla Sezione di segnalare all’ente criticità contabili, anche non gravi, e sintomi di precarietà, in funzione collaborativa e preventiva. La pronuncia di accertamento conserva efficacia cogente: laddove siano riscontrati squilibri o mancate coperture, l’ente deve adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni. Il modello di controllo è divenuto progressivamente cogente, con possibile efficacia inibitoria sui programmi di spesa non sostenibili. La conclusione del procedimento con inviti operativi integra l’esercizio della funzione di vigilanza sulla sana gestione finanziaria.

Il Fatto

La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 di un ente locale, sottoposto a controllo analitico in ragione del valore negativo degli equilibri di parte corrente e complessivo risultanti dalle modalità di selezione previste dalla deliberazione n. 77/2024/INPR. L’ente aveva approvato il rendiconto nei termini e trasmesso i dati alla banca dati amministrazioni pubbliche, unitamente al questionario redatto dall’organo di revisione economico-finanziaria.

Dall’esame della documentazione sono emerse criticità contabili ed errori nella compilazione dei questionari, oltre a profili relativi agli equilibri di bilancio, all’efficienza del contrasto all’evasione, alla gestione dei residui e ai progetti finanziati con il PNRR. Il magistrato istruttore ha quindi attivato il contraddittorio, acquisendo le controdeduzioni dell’ente e dell’organo di revisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 ne delimita l’ambito alla verifica degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La Corte dei conti vigila sulla corretta e uniforme applicazione delle regole di armonizzazione contabile, coadiuvata dall’organo di revisione.

Sul piano degli effetti, la Sezione richiama l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003: qualora le irregolarità non siano così gravi da imporre la pronuncia dell’art. 148-bis o l’avvio del dissesto guidato, resta ferma la possibilità di segnalare irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. L’evoluzione normativa ha determinato il passaggio da un modello prevalentemente collaborativo a un controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria sui programmi di spesa privi di copertura.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di prerogative delle autonomie speciali. La Sezione menziona le pronunce Corte cost. n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014 e n. 184/2016, che qualifica il bilancio come bene pubblico, nonché la sentenza n. 80/2017, che collega l’indefettibilità dell’armonizzazione dei bilanci alla necessità di leggere le informazioni pubbliche secondo un linguaggio comune. Le pronunce n. 247/2017 e n. 101/2018 hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione, mentre la n. 77/2019 ha ribadito il ruolo della Provincia autonoma di Trento come regista del sistema finanziario provinciale integrato.

All’esito dell’istruttoria, le controdeduzioni sono risultate sufficienti a chiarire gli errori nella compilazione dei questionari, gli equilibri di bilancio, la gestione dei residui e, in parte, gli obblighi di trasparenza. Il monitoraggio dei progetti PNRR ha confermato lo stato di attuazione degli interventi nel rispetto dei termini. La Sezione pertanto accerta l’assenza, allo stato degli atti, di gravi irregolarità e l’insussistenza di aspetti di rilievo nel questionario sul bilancio di previsione 2024-2026. Conclude il procedimento di controllo invitando l’ente a garantire equilibri di bilancio positivi, a ridurre i tempi tra periodo d’imposta e notifica degli atti di accertamento, a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate del titolo 3 in coerenza con il principio di prudenza, a rispettare i cronoprogrammi PNRR attivando i vincoli di cassa ove necessario e ad assolvere gli obblighi di pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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