Responsabilità contabile degli amministratori per certificati bianchi mai restituiti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 19 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di incentivi pubblici, integra dolo eventuale la condotta dell’amministratore che accetti la gestione di fondi pubblici nella consapevolezza di non avere alcuna cognizione della materia, di non poter esercitare alcun controllo sull’operato dei consulenti e di rimettersi integralmente a costoro, accettando il rischio della loro condotta illecita. Sussiste il rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e il beneficiario del contributo, esteso alle persone fisiche che hanno rappresentato la società beneficiaria, quando l’erogazione sia funzionale alla effettiva realizzazione del progetto di interesse pubblico. In caso di occultamento doloso del danno, il termine prescrizionale decorre dalla conoscenza effettiva e non dalla mera conoscibilità; il danno erariale va rideterminato in ragione del contributo causale apportato dai soggetti rimasti estranei al giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società, poi dichiarata fallita, e i suoi amministratori che si sono succeduti, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 11.912.471,75, corrispondente al controvalore dei Titoli di Efficienza Energetica erogati dal Gestore dei Servizi Energetici tra il 2016 e il 2017 e mai restituiti.
I titoli erano stati riconosciuti sulla base di 76 richieste di verifica e certificazione relative a interventi di efficientamento energetico risultati mai eseguiti. Il GSE, accertata la falsità della documentazione, ha annullato d’ufficio i provvedimenti e richiesto la restituzione degli incentivi. La società è stata dichiarata fallita su istanza del medesimo Gestore. Gli amministratori hanno eccepito il difetto di competenza territoriale, la prescrizione della pretesa, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. L’art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c. individua il foro nel luogo in cui il soggetto agente ha la sede, quando l’attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nel territorio regionale. Il criterio soggettivo della sede legale della società beneficiaria prevale sul luogo delle singole condotte fraudolente, richiamando l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 4/2002/QM.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 e dell’art. 2935 cod. civ., il termine quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno. La falsa attestazione di interventi mai realizzati e il successivo comportamento omissivo integrano occultamento doloso, che sposta il dies a quo alla conoscenza effettiva. Il termine è stato inoltre interrotto dagli atti del GSE, dalla dichiarazione di fallimento e dalle domande di insinuazione al passivo.
Nel merito, la Corte riconosce il rapporto di servizio funzionale tra ente erogatore e beneficiario, esteso agli amministratori che hanno partecipato alla fattispecie distrattiva. La condotta illecita emerge dalla falsità documentale accertata dalla Guardia di Finanza e dall’annullamento dei certificati. Quanto alla posizione della convenuta che aveva rivestito il ruolo di amministratore formale, il Collegio esclude la consapevolezza del sistema criminoso ma ravvisa il dolo eventuale: ella accettò l’incarico senza cognizione, lasciando ai consulenti ogni controllo e persino una lettera in bianco con le credenziali della casella PEC.
Gli altri due amministratori sono considerati pienamente inseriti nel meccanismo fraudolento. Il danno è certo e attuale, ma viene rideterminato per tenere conto del contributo causale dei consulenti e degli amministratori di fatto rimasti estranei al giudizio, con addebito del 5% a un convenuto e del 3,5% a ciascuno degli altri. La pronuncia condanna la società al pagamento dell’intero importo e gli amministratori in solido nei limiti delle rispettive quote, oltre interessi legali.
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Nota della Redazione
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