Conto giudiziale irregolare senza addebito per aggi calcolati secondo convenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 172 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal concessionario delle riscossioni esterne è irregolare quando i prospetti, redatti secondo il modello allegato al d.P.R. n. 194/1996, sono privi della specificazione dell’oggetto della riscossione e non indicano gli estremi delle ricevute e dei versamenti, configurando un mero conto di cassa inidoneo a rappresentare compiutamente la gestione. La dichiarazione di irregolarità non comporta di per sé ammanco a carico dell’agente, che va escluso quando la difformità dell’aggio contestata dall’istruttore risulta, in realtà, conforme alle misure pattuite negli atti convenzionali richiamati dal giudice. L’irregolarità meramente formale della gestione giustifica la mancata pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dalla società concessionaria delle riscossioni esterne di un comune per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore ha richiesto la fissazione dell’udienza rappresentando la possibile improcedibilità del conto, privo del visto di regolarità e con provvedimento di parifica apparentemente riferibile ad altro conto.
Il Collegio, con precedente pronuncia, ha dichiarato il conto procedibile e ha rimesso gli atti all’istruttore per il completamento dell’attività. All’esito dell’istruttoria integrativa è emerso che il conto è composto da due distinti prospetti, ciascuno riferito a un diverso rapporto contrattuale, e che la documentazione iniziale risultava incompleta. La difesa del concessionario ha chiesto il discarico dell’agente, contestando la ricostruzione dell’aggio operata dall’istruttore.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della regolarità formale del conto. I prospetti depositati sono privi della specificazione dell’oggetto della riscossione e, nelle diverse sezioni, indicano gli importi incassati e riversati senza gli estremi delle ricevute e dei versamenti. Si tratta, osserva il Collegio, di un mero conto di cassa, che non consente di definire compiutamente la gestione.
Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione, secondo cui tutte le attività del concessionario devono essere rendicontate anche attraverso il cosiddetto conto di diritto, idoneo a indicare le somme da riscuotere provenienti dagli esercizi precedenti, il carico dell’esercizio, le somme riscosse, gli aggi e le competenze addebitate, gli annullamenti, i versamenti in tesoreria e il debito residuo. La mancanza di tali elementi rende il conto irregolare, in contrasto con i principi immanenti alla contabilità pubblica, anzitutto quello di chiarezza e trasparenza delle scritture di bilancio.
Il Collegio passa poi al merito della gestione. L’istruttoria, una volta acquisita la documentazione inizialmente mancante, ha prospettato un ammanco riconducibile a un asserito errato calcolo dell’aggio, per aver applicato percentuali superiori a quelle convenzionali. La difesa ha replicato richiamando la correttezza del calcolo alla luce delle convenzioni di affidamento del servizio.
La Corte ritiene che il concessionario abbia operato legittimamente nel rispetto delle convenzioni. In particolare, quanto all’affidamento risalente al 2011, la convenzione non contiene alcun riferimento a una misura pattizia del 6%, ma unicamente il rinvio alla legislazione vigente in materia di aggi per la riscossione coattiva. Quanto alle percentuali contestate, il Collegio rileva che laddove è stata applicata la misura più elevata, essa risulta dalla somma dell’aggio convenzionalmente pattuito con un successivo atto di affidamento e del costo di remunerazione previsto dal d.lgs. n. 112/1999, senza contrasto con le conclusioni dell’istruttore, che aveva omesso di considerare la misura convenzionale intermedia. Anche la percentuale inferiore risulta correttamente riportata sulle tabelle allegate al conto.
Il conto viene pertanto dichiarato irregolare, ma senza addebito a carico del concessionario; nulla si dispone sulle spese, in ragione dell’irregolarità solo formale della gestione.
Nota della Redazione
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