Pensione e moltiplicatore: incremento delle cinque volte non spetta per sei (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 41 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, escluso dall’istituto dell’ausiliaria e cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 va applicato incrementando il montante individuale dei contributi di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Tale incremento si aggiunge — e non si sostituisce — a quanto già spettante per i mesi di servizio effettivamente prestati nell’ultimo anno. È pertanto infondata la pretesa di moltiplicare per 6 l’imponibile retributivo dell’anno, computando per intero un periodo in cui il rapporto non era più in essere: ciò produrrebbe una non ammessa omologazione tra chi cessa nei primi mesi dell’anno e chi cessa al 31 dicembre.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo Reparto nel Corpo dei Vigili del Fuoco, ha prestato servizio fino al 1° aprile 2022, cessando per raggiunti limiti di età ordinamentali. Titolare di pensione calcolata con il sistema misto e in pagamento presso l’INPS, ha chiesto il ricalcolo del trattamento con l’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, il c.d. moltiplicatore.
Non avendo ricevuto riscontro all’istanza amministrativa, ha adito la Corte dei conti. L’INPS si è costituito rappresentando di aver già riconosciuto il beneficio: l’incremento risulterebbe dal foglio di calcolo della pensione riliquidata nel 2023, ove la base imponibile dell’ultimo anno di servizio è stata quintuplicata e sommata agli imponibili dei mesi lavorati. Il ricorrente ha replicato sostenendo che la norma imporrebbe di moltiplicare per 6 l’imponibile dell’ultimo anno.
La Motivazione della Corte
La Sezione circoscrive la questione all’esatto meccanismo applicativo del moltiplicatore. La norma di riferimento prevede che, per il personale escluso dall’ausiliaria che cessa per limiti di età e il cui trattamento sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo, “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.
Dall’esame del foglio di calcolo depositato dall’Istituto emerge che la retribuzione dell’anno di cessazione è stata determinata in € 56.245,84, mentre l’imponibile posto alla base del calcolo è pari a € 244.413,36. Quest’ultimo corrisponde alla somma tra gli imponibili dei mesi da gennaio a marzo 2022 (€ 14.061,46) e la base imponibile dell’ultimo anno di servizio (€ 46.070,38, relativa al periodo 1° aprile 2021 – 31 marzo 2022), quest’ultima incrementata di 5 volte (€ 230.351,90).
La Corte ritiene che l’operazione sia corretta. L’incremento figurativo è stato aggiunto — non sostituito — a quanto spettante per i mesi di servizio effettivamente prestati nell’ultimo anno: il montante così determinato è stato poi moltiplicato per l’aliquota di computo del 33%, con un montante contributivo dell’anno corrente di € 80.656,41 e un montante complessivo rivalutato di € 388.816,86.
Quanto alla tesi del ricorrente, la Sezione non la condivide. Riconosce che la misura delle cinque volte costituisce il paramento quantitativo dell’incremento, ossia un quid pluris che si aggiunge a ciò che era dovuto. Ma la pretesa di moltiplicare per 6 l’imponibile annuale — conteggiando per intero l’imponibile del 2022 in luogo di quello dei mesi effettivamente lavorati — è priva di fondamento giuridico e produrrebbe effetti distorsivi, omologando situazioni diverse. I prospetti allegati dalla difesa a sostegno della tesi si riferiscono, del resto, a un soggetto cessato al 31 dicembre.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese sono integralmente compensate, ricorrendo le ragioni dell’art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con d.lgs. n. 174/2016: il riconoscimento del beneficio è evincibile solo dalla documentazione depositata in giudizio dall’INPS, che non ha riscontrato l’istanza in sede amministrativa.
Nota della Redazione
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