Cessazione della materia del contendere e spese nella pensione indiretta (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 57 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soddisfacimento in corso di giudizio della pretesa fatta valere dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, venendo meno l’interesse delle parti a una pronuncia nel merito divenuta priva di utilità. Tale causa estintiva è rilevabile anche d’ufficio, a prescindere dall’accordo delle parti, purché il venir meno dell’interesse risulti dagli atti. Il soddisfacimento intervenuto solo in corso di causa comporta la condanna della parte originariamente obbligata al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della pensione indiretta del coniuge defunto, già docente di ruolo alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La domanda amministrativa proposta all’INPS, così come il ricorso al Comitato provinciale avverso il silenzio dell’Istituto, non avevano prodotto alcun esito, rendendo necessaria l’azione giudiziale.
Nel ricorso la parte ha chiesto in via cautelare di ordinare all’INPS l’erogazione, quanto meno provvisoria, del trattamento pensionistico di spettanza. Nel costituirsi, l’Istituto ha dedotto che la pratica amministrativa si era definita con il riconoscimento della prestazione richiesta, oltre agli interessi, con valuta 20 aprile 2026, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In camera di consiglio la ricorrente ha confermato la circostanza e concordato sull’estinzione, con favore delle spese.
La Motivazione della Corte
La decisione è resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016, sussistendo la completezza del contraddittorio e gli ulteriori requisiti richiesti dal precedente comma 4. Il Collegio accerta che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio.
Da tale accertamento deriva il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e a una pronuncia nel merito, che non avrebbe più alcuna utilità. La Corte richiama sul punto Cass. civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009 e n. 4034/2007, nonché Cass., S.U. n. 1048/2000 e Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015. La vicenda sostanziale si è quindi esaurita prima della definizione del processo.
Su queste basi la Corte pronuncia l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La circostanza è rilevabile anche d’ufficio, come affermato da Cass. civ., Sez. VI, n. 7871 del 2019, e le parti ne hanno comunque espressamente concordato in udienza.
Quanto alle spese, poiché il soddisfacimento è avvenuto solo nel corso del giudizio, esse seguono la soccombenza virtuale. L’INPS è pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.