Rinuncia all’azione e cessazione della materia del contendere in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 298 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte appellante e alla quale la controparte aderisca, è sussumibile nella fattispecie della rinuncia all’azione, il cui effetto abdicativo radicale investe sia l’ulteriore corso dell’azione, precludendolo, sia l’assetto provvisoriamente raggiunto con la sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto. La rinuncia all’azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede forme particolari né l’accettazione della controparte, non avendo questa un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi. Ne consegue che la manifestazione dell’intenzione di rinunciare all’azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Un militare in quiescenza ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia che aveva respinto il ricorso volto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31.12.1995, e non dell’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del medesimo decreto.

Il pensionato ha invocato la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 12/2021, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. L’Istituto previdenziale si è costituito richiamando la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite. Nel corso del giudizio l’ente previdenziale ha provveduto al ricalcolo e al pagamento degli arretrati, con la rata di febbraio 2023.

La Motivazione della Corte

All’udienza il difensore dell’appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more l’Istituto aveva effettuato il ricalcolo e corrisposto gli arretrati. Il difensore dell’INPS ha oralmente aderito alla richiesta.

La Sezione ha qualificato tale richiesta come rinuncia all’azione, non come semplice rinuncia agli atti. La rinuncia all’azione produce un effetto abdicativo radicale: investe l’ulteriore corso dell’azione, precludendolo per la cessazione della materia del contendere, e travolge l’assetto raggiunto con la sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto.

La Corte ha precisato che la rinuncia all’azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non esige forme particolari e non necessita dell’accettazione della controparte, richiamando Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021, Cass. sent. n. 33761 del 19/12/2019 e Cass. sent. n. 23749 del 14/11/2011. La manifestazione dell’intenzione di rinunciare preclude ogni attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso.

La cessazione della materia del contendere costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d’essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La Sezione ha richiamato, in tal senso, i propri precedenti n. 49/2024, n. 82/2024, n. 127/2023 e n. 585/2022.

L’esito del giudizio ha comportato l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il merito del ricalcolo pensionistico non è stato esaminato, poiché la definizione è avvenuta su ragioni processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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