Tassa soggiorno e giurisdizione tributaria giudice contabile non luogo provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 105 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione in materia di tassa di soggiorno appartiene al giudice tributario. Il giudice contabile, investito dall’istanza di fissazione del termine per la resa del conto giudiziale, deve pertanto rilevare il difetto della propria giurisdizione, anche in presenza di una richiesta di parte di cessazione della materia del contendere, e dichiarare il non luogo a provvedere. La relativa declaratoria assorbe ogni altra questione, compresa quella sanzionatoria, e non è accompagnata da pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, un termine per la presentazione del conto giudiziale inerente alla gestione di una struttura ricettiva, per la riscossione della tassa di soggiorno per conto del Comune. Il gestore dell’epoca era una società successivamente rilevata da nuova proprietà, con modifica della sola denominazione sociale e invariata partita IVA.
Con decreto il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Il conto non è stato presentato. La società si è costituita, rappresentando di aver definito con gli uffici comunali tempi e modalità di regolarizzazione delle posizioni pregresse e invocando la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla questione pregiudiziale della giurisdizione. Le considerazioni della parte convenuta e le conclusioni rassegnate in udienza dal Pubblico Ministero — che ha chiesto la cessazione della materia del contendere — sono ritenute condivisibili. Esse, tuttavia, non possono essere esaminate nel merito.
Rileva, in via assorbente, l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026, ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario. Il rapporto obbligatorio inerente a tale tributo ricade quindi nella sfera del giudice tributario, non del giudice contabile.
Ne deriva che la Sezione giurisdizionale non può pronunciarsi sull’istanza di fissazione del termine per la resa del conto. Il giudice richiama, nello stesso senso, ulteriori pronunce intervenute in sede di appello, a conferma della lettura restrittiva della propria giurisdizione.
La decisione è di non luogo a provvedere. La declaratoria travolge ogni altra domanda, compresa la richiesta di applicazione della sanzione prevista dall’art. 174 del codice di giustizia contabile per la grave e ingiustificata omissione del deposito del conto. Coerentemente con la natura della pronuncia, il giudice non statuisce sulle spese.
Il percorso argomentativo non entra nel merito della regolarizzazione operata dalla società né della successione soggettiva nella gestione, perché ogni valutazione sul rapporto è sottratta al giudice contabile in forza del riparto di giurisdizione.
Nota della Redazione
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