Conti economali ADM procedibili senza visto della Ragioneria territoriale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 121 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I conti giudiziali resi dagli agenti contabili economi preposti alle casse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono procedibili anche in assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato. L’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011, che impone il controllo successivo sugli agenti incaricati della riscossione o del pagamento di somme riferibili allo Stato, non si applica alle gestioni economali interne dell’Agenzia. Questa, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 300/1999, è ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e non articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il maneggio di denaro dell’ente, destinato a spese di modica entità, configura la figura dell’agente contabile “Ente” e non dell’agente contabile “Erario”, con la conseguenza che la verifica del conto è rimessa al collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia.
Il Fatto
Sei agenti contabili dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rendevano i conti giudiziali relativi alle rispettive casse economali decentrate della Calabria per l’esercizio finanziario 2023. I conti erano stati depositati nel 2024, redatti sui modelli TA e TB, sottoscritti dagli agenti e muniti dell’attestazione di parifica dei responsabili economico-finanziari, ma privi del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato.
Il magistrato istruttore, con le relazioni di istruttoria, prospettava due questioni: l’ammissibilità, ossia la riconducibilità dei gestori alla figura dell’agente contabile economo o a quella del funzionario delegato, e la procedibilità, ossia la necessità del visto della Ragioneria. L’Agenzia aveva giustificato la mancata trasmissione dei conti alla Ragioneria invocando la propria autonomia e la determinazione direttoriale interna del 27 febbraio 2024. Gli agenti contabili chiedevano la riunione dei giudizi, l’accettazione dei conti e la liberazione dalla responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ai sensi dell’art. 84 c.g.c., riuniva i giudizi ravvisando una connessione oggettiva: medesimo anno di gestione, identiche questioni di fatto e di diritto e uffici ricadenti nella stessa direzione regionale. In via pregiudiziale dichiarava i conti ammissibili, trattandosi di agenti contabili economi della cassa decentrata, responsabili del maneggio di denaro dell’amministrazione e tenuti alla resa del conto giudiziale. La questione non era contestata né dal magistrato istruttore né dagli agenti.
Il nodo centrale era la procedibilità. La Corte muove dall’art. 61 del d.lgs. n. 300/1999, che riconosce alle agenzie fiscali personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Tale cornice normativa esclude che l’Agenzia sia articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze o organo dello Stato. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina di controllo delle Ragionerie territoriali prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011, norma che si rivolge agli agenti incaricati della riscossione delle entrate o dell’esecuzione dei pagamenti di somme riferibili allo Stato.
Il Collegio distingue la funzione di riscossione e gestione di beni e denaro riferibili all’Erario, per la quale l’Agenzia opera in luogo del Ministero, dal maneggio di denaro proprio dell’ente. Solo la prima richiama il controllo ordinario della Ragioneria. Nel caso delle casse economali, le somme assegnate servono a far fronte a spese di modica entità, necessarie e urgenti per il funzionamento dell’amministrazione, senza riscossione né riversamento all’erario. Si tratta di gestione patrimoniale interna, riferibile alla figura dell’agente contabile “Ente” e non dell’agente contabile “Erario”.
La Corte conforta la conclusione con il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2018, reso su istituti e musei dotati di autonomia speciale ex art. 30 del d.p.c.m. n. 171/2014. In quel caso la verifica del conto giudiziale era stata rimessa alla competente Ragioneria territoriale perché quei soggetti, privi di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, utilizzavano personale ministeriale e seguivano gli indirizzi del Ministro. Le Agenzie fiscali presentano tratti opposti: il personale è dipendente delle stesse (art. 71), le funzioni di indirizzo e controllo del Ministero sui risultati di gestione sono previste nel rispetto dell’autonomia gestionale (art. 56, comma 1, lett. c)) e i rapporti giuridici sono trasferiti alle Agenzie con organizzazione interna propria (art. 57).
Il procedimento seguito — parifica dei responsabili economico-finanziari e trasmissione al collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia — è dunque corretto. I conti sono dichiarati procedibili, con la riunione dei giudizi e senza pronuncia sul merito contabile.
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Nota della Redazione
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