Moltiplicatore contributivo e scatti c.o.m. preclusi al militare cessato per inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 96 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del moltiplicatore contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 presuppone che il militare abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia dunque cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età previsti per il grado rivestito. Il militare riformato per inidoneità psicofisica prima del compimento del limite d’età non può accedere all’ausiliaria e, quindi, non può optare per l’incremento figurativo, restando irrilevante che l’inidoneità sia sopravvenuta a pochi giorni dal raggiungimento del limite. La riliquidazione pensionistica ex art. 1872 c.o.m. è parimenti subordinata, dal secondo comma, alla previa collocazione nella categoria dell’ausiliaria, insussistente in caso di cessazione anticipata per infermità.

Il Fatto

Il ricorrente, ex ufficiale dei Carabinieri collocato in congedo assoluto per infermità, agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Chiede l’applicazione, dal marzo 2019, del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 e, dal dicembre 2023, degli scatti biennali di cui all’art. 1872 c.o.m., pari al 6,5% dell’ultima retribuzione pensionabile, con le relative differenze.

Il ricorrente aveva aderito all’opzione per il beneficio contributivo in luogo del transito in ausiliaria, ma era stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare prima del compimento del limite d’età per il grado rivestito. L’INPS e il Comando Generale dell’Arma avevano respinto la diffida, negando l’incremento sul rilievo che esso spetta solo al personale cessato per limiti d’età o giudicato inabile prima di accedere all’ausiliaria o durante il suo svolgimento.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile richiama l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, che riconosce, per la parte di pensione liquidata col sistema contributivo, un incremento pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo. Destinatari sono il personale cessato per raggiungimento dell’età pensionabile e il personale militare privo dei requisiti psicofisici per accedere o permanere in ausiliaria.

La Corte si allinea all’orientamento delle Sezioni Riunite (sentenza n. 13/2019/QM/PRES) e delle Sezioni centrali d’appello (Sez. II, sent. n. 29 del 2019), secondo cui il moltiplicatore è configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria. Ne deriva che l’interessato deve avere titolo al collocamento in ausiliaria e deve essere cessato dal servizio per i soli limiti d’età previsti per il grado.

Il raggiungimento del limite d’età costituisce dunque condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla permanenza dell’idoneità psicofisica. La cessazione anticipata, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso a tale posizione. Il militare riformato prima del limite d’età resta privo della condizione esclusiva richiesta dall’art. 992 c.o.m.

Su questa base il ricorso è rigettato quanto alla prima domanda: il ricorrente è pacificamente cessato dal servizio per causa diversa dal raggiungimento dei limiti d’età. La Corte reputa irrilevante che l’inidoneità assoluta sia stata accertata soltanto pochi giorni prima del compimento del limite.

Quanto alla seconda domanda, il giudice osserva che l’art. 1872, secondo comma, c.o.m. subordina la maggiorazione alla previa collocazione nella categoria dell’ausiliaria, presupposto insussistente nel caso concreto. Il richiamo alla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 108/2022) conferma che, in difetto di tale collocazione, il diritto non sorge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS e del Ministero della difesa.

Nota della Redazione

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