Dirigente scolastico in quiescenza: incrementi contrattuali sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 617 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, attribuisce ai dirigenti cessati dal servizio durante la vigenza del triennio contrattuale il diritto al computo integrale, nella base pensionabile, di tutti i benefici economici previsti dall’art. 39, inclusi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva al collocamento a riposo. Tale clausola deroga al criterio di determinazione della pensione sulla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. La prescrizione quinquennale dei ratei decorre dalla sottoscrizione del contratto collettivo, non dalla maturazione dei singoli incrementi.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio il 1° settembre 2017. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con inclusione nella base pensionabile degli incrementi previsti dall’art. 39 dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa.

Il Ministero ha sostenuto di aver correttamente adeguato la pensione alla data del collocamento in quiescenza, secondo l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, contestando il riconoscimento degli incrementi con decorrenza successiva. L’Inps ha eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. La questione è così pervenuta alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina contrattuale. L’art. 39, comma 1, prevede per i dirigenti scolastici l’incremento dello stipendio tabellare con decorrenze dal 1° gennaio 2016, 2017 e 2018. Il comma 4 ridetermina la retribuzione di posizione parte fissa a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018.

Il fulcro della decisione è l’art. 40, rubricato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”. Il comma 3 stabilisce che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti.

Secondo la Sezione, l’avverbio “integralmente” estende per intero e senza distinzione i trattamenti dell’art. 39, inclusi gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo. La norma contrattuale deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973: il pensionato, a tali limitati fini, è considerato come ancora in servizio. Il giudice richiama sul punto Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023, Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023 e Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023.

La conferma sistematica è nella seconda parte del comma 3: la limitazione agli scaglionamenti maturati alla data di cessazione riguarda solo il trattamento di fine rapporto, l’indennità di buonuscita e di anzianità, l’indennità sostitutiva di preavviso e quella dell’art. 2122 cod. civ., non il trattamento di quiescenza. Essendo la ricorrente cessata durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici, inclusi gli emolumenti con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018.

L’eccezione di prescrizione è infondata: il contratto è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la diffida è stata inviata il 3 agosto 2022; il termine decorre dalla sottoscrizione e la diffida lo ha interrotto. Il ricorso è accolto, con riconoscimento degli interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 1284 cod. civ. e della rivalutazione nella misura eccedente, secondo gli indici Istat. Spese compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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