Rinunciabile il riscatto degli anni di laurea che peggiora la pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 47 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anzianità contributiva maturata mediante riscatto volontario degli anni di laurea costituisce un diritto entrato nel patrimonio del lavoratore, sicché, in difetto di una espressa previsione normativa ostativa, ne è ammessa la rinuncia parziale o integrale anche dopo il perfezionamento del negozio di riscatto. La facoltà di rinunciare ad avvalersi dei contributi volontari accreditati non è impedita dall’art. 2115 cod. civ., che sancisce l’indisponibilità del solo obbligo di versamento dei contributi, né dalla ritenuta aleatorietà del riscatto, poiché l’evento che altera la convenienza dell’operazione si produce ex post per scelta del legislatore, estranea alla volontà del contribuente. Il principio di neutralizzazione, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, non è circoscritto al solo sistema retributivo e alle sole contribuzioni successive alla maturazione del diritto a pensione, dovendosi rimuovere l’irragionevolezza di un computo che penalizza chi ha versato di più.
Il Fatto
Il ricorrente, già magistrato ordinario, dopo aver riscattato a fini pensionistici quattro anni del corso di laurea in Giurisprudenza, chiedeva all’Inps la rinuncia, parziale o in subordine integrale, ai contributi volontari riscattati. Il riscatto determinava il superamento dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, con applicazione integrale del sistema retributivo e della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che impone il trattamento più basso tra quello retributivo e quello misto.
L’Inps rigettava le richieste e liquidava la pensione di vecchiaia interamente con il metodo retributivo, in misura inferiore a quella che sarebbe spettata con un’anzianità contributiva inferiore. Il ricorrente agiva allora davanti alla Corte dei conti, eccependo in via subordinata l’illegittimità costituzionale della clausola di salvaguardia per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Il Ministero della Giustizia si costituiva tardivamente eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie preliminarmente l’eccezione del Ministero, poiché la questione dell’anzianità contributiva investe unicamente l’Istituto previdenziale ed esula dalla gestione del rapporto di lavoro. Nel merito, dopo aver ricostruito il quadro normativo dalle leggi n. 335/1995 al d.l. n. 201/2011, il Collegio affronta la questione da un angolo visuale diverso da quello della giurisprudenza di legittimità.
Assume il giudice che se l’anzianità contributiva è un diritto entrato nel patrimonio del contribuente, la regola civilistica è quella della rinunciabilità, costituendo l’irrinunciabilità l’eccezione. L’art. 2115 cod. civ. tutela l’obbligo di versamento dei contributi e non la successiva facoltà di rinunciare ad avvalersi di contributi già accreditati, specie quando questi producono un trattamento deteriore. La rinuncia resta atto unilaterale, poiché il mutamento del trattamento pensionistico è effetto meramente occasionale.
Il giudice respinge anche l’argomento del perfezionamento del negozio e quello della sua aleatorietà, rilevando una contraddizione di fondo: non si può sostenere insieme che il riscatto si esaurisca con l’accredito e che sia aleatorio. L’alea, nel contratto aleatorio, è nota ex ante alle parti; nel caso di specie l’alterazione della causa originaria deriva ex post da una scelta del legislatore, non considerata né accettata dal riscattante. Ne segue la valorizzazione dell’interesse qualificato del lavoratore, presidiato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e il richiamo alla presupposizione come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla giurisprudenza costituzionale, il Collegio ne trae un orientamento favorevole alla neutralizzazione di periodi contributivi, già operante, e ritiene non condivisibile la sua limitazione al solo sistema retributivo. La ratio di quelle pronunce è l’irragionevolezza di un sistema che penalizza il lavoratore: non vi è ragione di negarla in presenza di un differente metodo di calcolo. Il passaggio al sistema misto è mera conseguenza della rinuncia e non può divenire motivo di diniego. Il giudice osserva infine che la facoltà di scelta ex post negata al lavoratore è invece imposta all’Inps dalla clausola di salvaguardia, con disparità a danno della parte debole.
Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto alla rinuncia parziale nei limiti necessari a rideterminare in 17 anni e 11 mesi la contribuzione al 31.12.1995. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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