Obbligo di rendiconto dei consegnatari comunali con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 34 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non assume la qualifica di agente contabile ed è pertanto escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendiconto presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati, destinati all’uso continuativo degli uffici, non integra gli estremi del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un funzionario comunale, qualificato come consegnatario di beni mobili, chiamato a rendere il conto per l’esercizio finanziario 2016. Il conto è stato trasmesso all’amministrazione con notevole ritardo e successivamente depositato presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Con la relazione d’irregolarità n. 619/2024, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto era redatto sul modello di legge, ma non risultava tecnicamente qualificabile come giudiziale, perché comprensivo di tutti i beni iscritti nell’inventario senza individuare quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. Il consegnatario ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, sostenendo di avere un debito di mera vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La disciplina va coordinata con gli artt. 1, 10, 11 e 23 del D.P.R. n. 254/2002, che delineano la figura del consegnatario quale funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due posizioni. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Qualora le giacenze presso i singoli uffici eccedano la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità interessata, esse sarebbero finalizzate al rifornimento continuativo e configurerebbero una vera e propria gestione contabile, soggetta a rendiconto. Nel caso esaminato, per converso, i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino in conformità al modello di legge. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento espresso dalle Sezioni regionali (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016, oltre alle pronunce Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021 e Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014). Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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