Quota aggiuntiva di pensione per il pubblico dipendente che riprende servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 47 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di congruità della motivazione, sancito dall’art. 111, comma 6, Cost. e ribadito, nel processo contabile, dall’art. 5, comma 1, c.g.c. e dall’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., impone al giudice di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto di ogni domanda, anche nella sua sinteticità. L’omessa trattazione della domanda principale, rigettata in dispositivo senza alcun esame della relativa causa petendi, integra un difetto assoluto di motivazione, che travolge la sentenza e devolve la questione di diritto al giudice d’appello. Ai sensi dell’art. 26 della legge n. 610 del 1952, l’iscritto che abbia conseguito la pensione e successivamente riprenda servizio, assistito da reiscrizione al medesimo istituto previdenziale, ha diritto — ove il servizio sia durato almeno un anno e non vi sia stata ricongiunzione — a una parte aggiuntiva di pensione all’atto della cessazione. La norma contempla espressamente la “ripresa” del servizio, restando irrilevante che il rapporto ricostituito sia identico al precedente.
Il Fatto
Due dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova, collocati in quiescenza per anzianità contributiva in regime retributivo, erano rientrati in servizio presso la stessa Azienda con medesime mansioni e inquadramento, sottoscrivendo un nuovo contratto che aveva ricostituito il rapporto di lavoro. Il secondo rapporto era poi cessato per raggiungimento dei limiti massimi di età.
I due lavoratori avevano chiesto all’INPS l’adeguamento della pensione mediante una quota aggiuntiva correlata alla nuova contribuzione. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. Proponevano appello, deducendo, tra l’altro, l’omessa motivazione sulla domanda principale fondata sull’art. 26 della legge n. 610 del 1952.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie il gravame. Il giudice territoriale, pur avendo rigettato in dispositivo “tutte le domande proposte”, non aveva minimamente esaminato la domanda principale, la cui causa petendi risiedeva nell’applicabilità dell’art. 26 della legge n. 610 del 1952. Aveva piuttosto affrontato la diversa questione, introdotta solo in via subordinata, della legittimità costituzionale della norma sul divieto di cumulo.
Richiamando la propria sentenza n. 229 del 2024, la Corte ribadisce che la sinteticità della motivazione, corollario della ragionevole durata del processo, deve coniugarsi con l’esigenza di esplicitare le basilari ragioni della decisione, rendendo percepibile l’architettura logica del percorso argomentativo. Nel caso di specie il rigetto della domanda principale risulta carente di qualsiasi motivazione e integra un difetto assoluto: la sentenza va annullata e, trattandosi di questione di diritto, la decisione è devoluta al Collegio d’appello.
Nel merito, la Corte osserva che il tenore letterale dell’art. 26 della legge n. 610 del 1952 non rende dirimente la circostanza che il rapporto ripreso dopo il pensionamento sia il medesimo già intrattenuto: la norma contempla espressamente anche la “ripresa” del servizio. La circolare INPS n. 58 del 1° aprile 2016, invocata dall’Istituto, attiene invece a istituti diversi, quali la riunione e la ricongiunzione d’ufficio dei servizi, non ricorrenti nella specie.
Essendo incontestato che i due lavoratori erano iscritti all’INPS, erano in servizio dopo il 1° luglio 1950, avevano conseguito la pensione e poi ripreso servizio per oltre un anno con reiscrizione, senza avvalersi della ricongiunzione, il periodo reso è utile ai fini della quota aggiuntiva. La Corte applica altresì l’art. 77 del CCNL di comparto, sugli effetti retroattivi degli incrementi retributivi per il biennio 2016/2018, risultando i lavoratori cessati nel periodo di vigenza del contratto.
La domanda principale è dunque accolta, con condanna dell’INPS all’adeguamento della pensione, e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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