Incremento di partecipazione già detenuta e mancato adempimento preventivo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 40 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto esclusivamente l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di un’Amministrazione pubblica. L’operazione che determini un mero incremento di una partecipazione in una società di cui l’ente sia già socio, ivi inclusa la sottoscrizione di un aumento di capitale, non è sussumibile nel perimetro applicativo del citato art. 5, difettando il requisito del conseguimento ex novo della qualità di socio. L’assenza di una deliberazione dell’organo competente e la qualità di socio già acquisita dall’ente non consentono alla Corte dei conti di esaminare l’operazione ai sensi dell’art. 5 TUSP, pur restando ferma la verifica in sede di razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP e nei giudizi di parifica. La mancata adozione dell’atto deliberativo preventivo per l’acquisto originario della partecipazione configura un mancato adempimento ex art. 5 TUSP, con la conseguenza dell’inefficacia del contratto di acquisto ai sensi dell’art. 8, comma 2, TUSP.
Il Fatto
La Regione Umbria ha trasmesso alla Sezione la relazione istruttoria della società finanziaria regionale, riguardante l’operazione di incremento della partecipazione già detenuta nel capitale di una società operante nel settore aeronautico. L’operazione, qualificata come necessaria a salvaguardare l’investimento pubblico originario, consisteva nell’esercizio di un’opzione call per inadempimento a seguito del mancato completamento dell’aumento di capitale da parte del socio privato, con acquisizione di una quota aggiuntiva al valore nominale. La società finanziaria, controllata dalla Regione, aveva già acquisito la partecipazione originaria nel 2023, senza che fosse stata attivata la procedura di cui all’art. 5 del TUSP, come già rilevato dalla Sezione in precedenti deliberazioni. La Regione, prendendo atto delle criticità, ha trasmesso la documentazione per un esame da parte della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente delimitato il perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, ricordando che il controllo concerne l’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni da parte di un’Amministrazione pubblica. Nel caso di specie, la comunicazione trasmessa non integra un atto deliberativo e, inoltre, l’operazione prospettata configura un incremento di una partecipazione già detenuta, fattispecie che la giurisprudenza contabile ha escluso dall’ambito dell’art. 5, difettando il requisito dell’acquisto ex novo della qualità di socio (cfr. Sez. Lombardia n. 171/2022/PASP). La Corte ha quindi dichiarato il non luogo a deliberare sull’operazione di incremento.
Tuttavia, la Sezione ha rilevato che l’acquisto originario della partecipazione, intervenuto nel febbraio 2023, era avvenuto senza la preventiva attivazione del procedimento di cui all’art. 5 TUSP, in quanto la società finanziaria non aveva comunicato l’operazione alla Regione. Tale circostanza, già oggetto di rilievi in sede di parifica, integra un mancato adempimento agli obblighi procedimentali, non sanabile ex post. La Corte ha pertanto dichiarato il mancato adempimento, richiamando le conseguenze di cui all’art. 8, comma 2, TUSP che statuisce l’inefficacia del contratto di acquisto in caso di mancanza o invalidità dell’atto deliberativo.
La deliberazione è stata trasmessa alla Regione, all’Assemblea legislativa, al consiglio di amministrazione della società finanziaria e al Collegio dei revisori, con l’ordine di pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
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