Responsabilità erariale del dirigente comunale solo con conoscenza specifica del fatto dannoso (Corte dei Conti Sez. II App. n. 66 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del dirigente comunale per omessa riscossione di crediti erariali non può fondarsi sulla sola consapevolezza della morosità diffusa. Occorre la prova della conoscenza specifica del mancato perfezionamento degli atti interruttivi della prescrizione, poiché solo da quella deriva l’esigibilità dell’obbligo di attivarsi per impedire la perdita del credito. In assenza di tale conoscenza, le oggettive difficoltà operative del settore escludono la qualificazione della condotta come gravemente colposa. Il danno da omessa denuncia ex art. 52 c.g.c. presuppone che, per l’inerzia del responsabile, il credito sia ormai prescritto: se l’azione erariale è stata esercitata tempestivamente, nessun danno autonomo è configurabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’occupazione sine titulo dell’alloggio dell’ex custode di un plesso scolastico comunale, proseguita dopo la quiescenza del custode e poi dai suoi eredi. Il Comune gestiva l’immobile tramite una società in house providing. La Procura regionale ha citato in giudizio cinque soggetti, tra cui la dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, contestando il danno da mancata riscossione dei canoni di occupazione per intervenuta prescrizione.
La Sezione regionale, con sentenza n. 529/2024, ha condannato la sola dirigente al pagamento di una somma rideterminata, assolvendo tutti gli altri convenuti. La dirigente ha proposto appello principale; la Procura regionale ha proposto appello incidentale autonomo avverso la riduzione del danno e l’assoluzione della dirigente scolastica.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami ex art. 184, comma 1, c.g.c., la Corte esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale. Il danno da omessa riscossione diviene certo e azionabile solo con la definitiva perdita del credito per prescrizione. Il credito relativo al periodo giugno 2013 – ottobre 2018 si prescriveva tra giugno 2018 e ottobre 2023; con la sospensione ex lege per emergenza sanitaria il termine finale slitta al 23.04.2024. L’invito a dedurre, notificato il 7 novembre 2023, è dunque tempestivo.
Sul merito, la Corte accoglie il primo motivo dell’appellante principale. Il Comune vantava un patrimonio di oltre 75.000 unità immobiliari e morosità per circa 74 milioni di euro. In tale contesto, la conoscenza generica della morosità non basta a fondare un addebito per colpa grave. Le note richiamate dal giudice di prime cure erano generiche e non attenzionavano la dirigente sulla mancata notifica dell’atto interruttivo alla specifica occupante, circostanza dirimente.
La Corte ritiene dirimente il parallelismo con la posizione della dirigente succeduta, assolta dai primi giudici proprio per difetto di conoscenza specifica della vicenda. La medesima situazione ricorreva per l’appellante, che non poteva immaginare la prescrizione del credito, non essendo stata informata del mancato recapito dell’atto di diffida.
Quanto all’omesso passaggio di consegne, il motivo è fondato: le note di consegna del 2015 e del 2020 evidenziano le priorità operative e l’attività della società di servizi, senza che potesse pretendersi un’analisi dettagliata di oltre 4.500 posizioni debitorie. Né il danno da omessa denuncia ex art. 52 c.g.c. è configurabile, poiché il credito azionato non risulta prescritto.
È invece infondato l’appello della Procura quanto alla posizione della dirigente scolastica: ella non aveva alcun potere di intervenire sull’occupazione né sulla riscossione, e il Comune era a conoscenza dell’occupazione abusiva almeno dal 2000, con conseguente esclusione del nesso causale. La condanna della dirigente è dunque riformata e l’appello incidentale rigettato.
Nota della Redazione
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