Partecipazioni societarie delle Camere di commercio e parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 94 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche, il parere della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 valuta la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dei commi 1 e 2 nonché degli artt. 4, 7 e 8 Tusp, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica dei requisiti motivazionali va condotta in chiave proporzionale alla complessità e alle dimensioni finanziarie dell’operazione, potendo il giudizio positivo fondarsi anche su documentazione sintetica quando l’investimento sia di importo contenuto. Le Camere di commercio rientrano tra le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” e la competenza a deliberare spetta alla Sezione regionale di controllo. Il criterio dell’investitore privato, pur non esplicitato nell’atto, può ritenersi soddisfatto ove l’attività della società sia strumentale agli enti soci e di dimensione sostanzialmente locale.

Il Fatto

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia-Rovigo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, con nota del 9 aprile 2025, la delibera della propria Giunta camerale n. 2025000048 del 21 marzo 2025, con cui si propone la partecipazione alla compagine sociale di Dintec, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Scrl, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale.

L’operazione prevede l’adesione all’aumento con sottoscrizione di un valore nominale di € 1.000,00, pari al 5,00% del capitale sociale di nuova emissione, senza sovraprezzo. L’Ente acquisirebbe ex novo la qualifica di socio di minoranza in una società consortile senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, operante come soggetto in house del sistema camerale. La richiesta di parere è stata formulata ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il profilo della competenza. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 18/SSRRCO/2022/PASP, si afferma che le Camere di commercio integrano la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” e che, pertanto, la competenza a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni spetta alla Sezione regionale di controllo, in applicazione del criterio di ripartizione dell’art. 5, comma 4, Tusp.

Sul piano del procedimento, la Corte rileva che l’acquisto è stato approvato con deliberazione della Giunta camerale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. d), Tusp. Quanto ai vincoli tipologici, Dintec è una società consortile a responsabilità limitata, ammessa dall’art. 3 Tusp; lo statuto prevede che l’attività caratteristica sia svolta prevalentemente in favore dei consorziati e che gli enti controllanti esercitino il controllo analogo secondo l’istituto dell’in house providing. Quanto ai vincoli finalistici, l’operazione appare coerente con l’art. 4, comma 2, lett. d), Tusp, trattandosi di autoproduzione di beni o servizi strumentali.

La parte più significativa riguarda la sostenibilità finanziaria. La Sezione ne richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, elaborata dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 16/2022/QMIG, insieme alla necessità di un’analisi di fattibilità affidabile e attendibile. Nel caso concreto, la Corte osserva che l’orizzonte temporale dell’analisi prospettica è limitato; tuttavia, in una valutazione proporzionale alla complessità e alle dimensioni dell’iniziativa, la documentazione appare idonea a suffragare il giudizio di sostenibilità, soprattutto in ragione del modesto importo investito. Resta in capo all’Ente il compito di monitorare l’evoluzione economica della società.

Analoga conclusione vale per la convenienza economica e per la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Sezione rileva che non è stata trasmessa una vera analisi costi-benefici, ma ritiene comunque la documentazione complessivamente idonea, in chiave proporzionale, a sostenerne la sussistenza. Infine, sulla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, pur segnalando una carenza motivazionale sul punto, la Corte ritiene che le valutazioni già svolte possano soddisfare il criterio dell’investitore privato e che l’attività della società, strumentale agli enti soci e sostanzialmente locale, non sia idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri.

Il parere è quindi reso in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva, con disposizione di trasmissione all’Ente e pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, Tusp.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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