Contributo di soggiorno non riversato: gestore agente contabile e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 243 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa il contributo di soggiorno dei clienti e lo omette di riversare al Comune è agente contabile di diritto, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità per danno erariale. Il legale rappresentante che, in tale veste, trattiene gli importi destinandoli a finalità diverse è agente contabile di fatto e risponde in solido. L’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e di versamento, accompagnata dalla distrazione delle somme per soddisfare debiti propri, integra il dolo richiesto dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 639/1996. Il doloso occultamento del danno impedisce il decorso della prescrizione e consente l’accertamento degli importi mediante ricostruzione indiziaria degli introiti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un legale rappresentante, in proprio, una società gestore di una struttura ricettiva e la stessa società, chiedendo la condanna in solido al pagamento, in favore di Roma Capitale, di una somma determinata a titolo di danno erariale. Il pregiudizio derivava dall’omesso riversamento del contributo di soggiorno incassato dai clienti per il periodo compreso tra il terzo trimestre 2013 e il 2019.

Il giudizio giungeva in riassunzione dopo che la sentenza di appello aveva affermato la giurisdizione della Corte dei conti, rinviando al primo giudice per l’esame del merito. Nel corso dell’udienza la Procura riformulava in diminuzione la domanda, in ragione dell’intervenuto pagamento delle annualità 2013 e 2014. Roma Capitale interveniva ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento della domanda attorea.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha dichiarato inammissibile l’intervento di Roma Capitale per la mancata prova della notifica alle parti, richiesta dall’art. 85 cod. giust. cont. Ha invece rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che sul punto si era formato il giudicato in esito al giudizio di appello, non impugnato per cassazione dalle convenute.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che per le annualità 2013 e 2014 l’eccezione è superata dall’avvenuto pagamento, di per sé idoneo a valere come rinuncia. Per il periodo 2015-2019 l’eccezione è infondata, essendo configurabile un’ipotesi di doloso occultamento del danno: gli importi erano stati accertati non sulla base delle comunicazioni della società, ma solo mediante una ricostruzione effettuata dall’organo investigativo sugli introiti sottaciuti.

Nel merito, la Sezione ha richiamato gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, individuandoli nel danno patrimoniale, nel nesso di causalità, nell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e nel rapporto di servizio. Su quest’ultimo punto ha richiamato il principio delle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM, secondo cui tra gestore della struttura ricettiva ed ente locale si instaura un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili.

La Corte ha quindi confermato la qualificazione della società come agente contabile di diritto e quella del legale rappresentante come agente contabile di fatto. Il comportamento è stato ritenuto connotato da dolo, essendo provato e ammesso che gli importi erano stati trattenuti per far fronte a debiti propri, a iniziare da quelli verso i dipendenti. La domanda, come riformulata, è stata accolta e le convenute condannate in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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