Ricettazione, consapevolezza della provenienza illecita e onere di allegazione dell’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 28477 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e dunque anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. L’imputato non è gravato da un onere probatorio, ma da un onere di allegazione di elementi che possano costituire un tema di prova, valutabile dal giudice secondo il libero convincimento. Non si realizza alcuna inversione dell’onere della prova, perché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res, e il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza illecita.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 29 settembre 2023 nei confronti di un imputato per il delitto di ricettazione, in relazione a un assegno offerto in pagamento della merce acquistata.
Avverso la decisione di secondo grado l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico, il deficit probatorio sulla esclusione della partecipazione al delitto presupposto e l’insanabile contraddittorietà tra le statuizioni di primo e di secondo grado in tema di circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità; la parte civile per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo difetta della necessaria allegazione dell’elemento di prova che non sarebbe stato esaminato, ossia le dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. In forza del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare il verbale delle sommarie informazioni, poiché il processo si è svolto nelle forme del rito ordinario e la Corte di legittimità non ha accesso agli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
Nel merito, la motivazione della Corte territoriale, che dal silenzio serbato in dibattimento trae la deduzione di una ricezione in mala fede, è ritenuta logica e congruente. Essa trova conforto nella giurisprudenza richiamata, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
La Corte ribadisce che ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova né vulnus alle guarentigie difensive: è la stessa struttura della fattispecie a esigere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. All’imputato non si richiede di provare la legittima provenienza del possesso, ma di fornire una attendibile spiegazione dell’origine, assolvendo a un onere di allegazione valutabile dal giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.
Il Collegio richiama altresì l’orientamento secondo cui il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, consapevole dell’eventualità della provenienza delittuosa, non avrebbe agito diversamente se ne avesse avuto la certezza. Nella fattispecie i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che l’assegno era stato consegnato in bianco, rendendo implausibile l’assunto della legittima ricezione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario, né la circostanza può essere riconosciuta ex officio in mancanza di precise allegazioni. Il terzo e il quarto motivo difettano, infine, del necessario concreto interesse: le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal primo giudice e stimate equivalenti alla recidiva qualificata, e la contestata recidiva reiterata ostava comunque, ai sensi dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., al giudizio di prevalenza.
Nota della Redazione
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