Spese alla parte civile non comparsa all’udienza di cassazione: richiesta inefficace (Cass. pen. Sez. II n. 28476 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza e si sia limitata a formulare la richiesta mediante deposito di memoria in cancelleria con allegata nota spese. La parziale trasformazione del rito, avvenuta a domanda di parte, sortisce effetti per tutte le altre parti e impone la presenza in udienza per la proposizione delle proprie istanze. In difetto, la precedente domanda veicolata a mezzo posta elettronica non mantiene efficacia e deve essere rigettata. Parimenti infondate sono le censure sulla rapina impropria quando la minaccia sia diretta a mantenere l’impunità della sottrazione consumata.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19.01.2026, ha ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado, affermando la responsabilità dell’imputato per rapina impropria e lesioni personali aggravate. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 628 cod. pen., inosservanza della regola di giudizio dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione, con particolare riguardo alla prova della sottrazione, alla minaccia successiva e al nesso funzionale con lo scopo di impunità.
Nel giudizio di legittimità la parte civile, non comparsa all’udienza, ha trasmesso a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con nota spese, chiedendo la liquidazione in proprio favore. Il ricorrente, dal canto suo, ha illustrato le ragioni di replica alle conclusioni del pubblico ministero, che aveva chiesto l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato infondati i motivi di ricorso. Quanto all’accertamento della responsabilità, la Corte territoriale ha solo diversamente apprezzato l’affidabilità della ricognizione fotografica operata dalla persona offesa, senza procedere ad autonoma rivalutazione di prove dichiarative: la fattispecie resta quindi fuori dall’ipotesi di necessaria rinnovazione della prova dichiarativa dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., poiché la rinnovazione disposta era solo documentale, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Neppure è invocabile la regola di giudizio dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., trattandosi di mera valutazione di attendibilità della ricognizione. Sul resto dell’accertamento di merito l’imputato, in appello, aveva scelto di non difendersi, secondo il principio di Sez. U n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti: il rimedio al deficit di legittimazione esiste, poiché la Cassazione può confrontare il testo impugnato con la sentenza assolutoria e con le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen., ma nella specie tali prospettazioni non risultano pretermesse.
La ricorrenza del reato complesso è stata correttamente scrutinata, valorizzando la diretta funzionalità della minaccia allo scopo di mantenere l’impunità per la sottrazione consumata, in conformità a Sez. U n. 34952 del 19.04.2012, Reina. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
Sul punto di maggiore interesse, la Corte ha richiamato la propria massima espressione di collegialità (Sez. U n. 27727 del 14.12.2023, Gambacurta): la domanda di rimborso della parte civile, non presente in udienza e veicolata a mezzo p.e.c. con nota spese, deve essere rigettata. La scelta della trattazione orale, pur richiesta da una parte, produce effetti per tutte le altre, imponendo la presenza in udienza per la proposizione delle istanze; in difetto, la domanda precedentemente trasmessa non conserva efficacia.
Nota della Redazione
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