Bancarotta fraudolenta e insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. pen. Sez. 7 n. 2776 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale, investito del giudizio relativo ai reati di bancarotta di cui agli artt. 216 e seguenti R.D. n. 267/1942, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, né quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa, né quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni di fallibilità dell’imprenditore. Le modifiche apportate all’art. 1 R.D. n. 267/1942 dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 non esercitano influenza, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., sui procedimenti penali in corso. Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente; la incensuratezza non costituisce di per sé elemento positivo idoneo a giustificarne la concessione.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, era stato condannato dal Tribunale di Locri alla pena di anni tre e mesi due di reclusione. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle argomentazioni difensive. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, poiché diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in sede di legittimità, non è consentito invocare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 22242 del 2011; Sez. U, n. 12 del 2000; Sez. 6, n. 5465 del 2021). La mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa alla fallibilità dell’imputato, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Ha ribadito che il giudice penale, chiamato a pronunciarsi su reati di bancarotta, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento con riferimento allo stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi di fallibilità. Le modifiche normative di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007, avendo natura processuale e non sostanziale, non incidono sui procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 2 cod. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 19601 del 2008.
Il secondo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva ancorato il diniego alla gravità dei fatti, in conformità al principio per cui è sufficiente un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, purché prevalente. La incensuratezza non è stato ritenuto elemento positivo idoneo a giustificare le attenuanti, anche alla luce della riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008.
In ordine alla dosimetria della pena, la Corte ha osservato che la sanzione, pari al minimo edittale con aumento minimo per la continuazione, non richiede una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.